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Regolamento generale

STATUTO SOCIALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI

E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS APS

E

REGOLAMENTO GENERALE 2021

 

 

ART. 1

COSTITUZIONE, SEDE, RAPPRESENTANZA,

RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e Associazione di promozione sociale (APS), ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ha la propria sede nazionale e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187, e assume la denominazione di “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS APS” (acronimo UICI). A decorrere dall’istituzione e dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss. mm. ii. l’UICI assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, la denominazione di “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Ente del Terzo Settore - Associazione di promozione sociale” (acronimi ETS APS) in luogo di quella indicata in precedenza.

2. Nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’UICI utilizza le locuzioni “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” e “Associazione di promozione sociale”, ovvero gli acronimi “ONLUS” e “APS”. A decorrere dall’istituzione e dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore l’ente utilizzerà l’acronimo “ETS” in luogo dell’acronimo ”ONLUS”.

3. L’UICI è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti a essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978.

4. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali per il conseguimento degli scopi associativi. Esplica la propria opera con apartiticità e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità.

5. L’UICI attua per i soci effettivi una disciplina uniforme del rapporto associativo, prevedendo per gli associati maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per l’elezione degli Organi sociali. Garantisce la libera eleggibilità dei propri Organi, osservando il principio del voto singolo e adotta il principio della sovranità della Assemblea dei soci.

 

ART. 1 (R)

NATURA GIURIDICA

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS è iscritta nel Registro delle persone giuridiche, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e ss. mm. ii. e al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e ss. mm. ii., nonché, una volta attivato, al Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss. mm. ii.

2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS è, altresì, iscritta nel Registro di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2015 sul “Riconoscimento e conferma delle Associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni”, ai sensi dell’art. 4 della Legge 1° marzo 2006, n. 67.

 

ART. 2

SCOPI

1. Scopo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS, che opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l’inclusione nella società delle persone cieche e ipovedenti, anche con disabilità aggiuntive.

2. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS promuove e attua ogni iniziativa a favore delle persone cieche e ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d’interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime. A tale scopo, ove necessario, provvede anche alla creazione di apposite strutture operative e all’edizione di periodici informativi e pubblicazioni dedicate.

3. In particolare:

  1. favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali delle persone cieche e ipovedenti, anche con disabilità aggiuntive; la loro equiparazione sociale e l’inclusione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi di contrasto alla discriminazione basata sulla disabilità;
  2. promuove e attua, anche in collaborazione con enti esterni, iniziative e azioni per la prevenzione della cecità, il recupero visivo, la riabilitazione funzionale e sociale delle persone cieche e ipovedenti, nonché per la ricerca medico-scientifica e tecnologica finalizzata, in particolare, al settore oftalmologico e neuro-oftalmologico;
  3. promuove e attua iniziative per l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale e culturale delle persone cieche e ipovedenti, anche con disabilità aggiuntive;
  4. promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per le persone cieche e ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative, nonché fornendo assistenza ai lavoratori ciechi e ipovedenti nell’ambito del rapporto di lavoro;
  5. attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità delle persone cieche e ipovedenti, con particolare attenzione alle persone con disabilità aggiuntive e alle persone anziane più fragili;
  6. opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità, fruibilità e accessibilità di strumenti avanzati e di soluzioni d’avanguardia, favorendo anche la ricerca scientifica e tecnologica di settore;
  7. promuove, favorisce e organizza le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico delle persone cieche e ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi;
  8. favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, anche aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.

4. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui all’art. 3 dello Statuto Sociale e del Regolamento Generale, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse e di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti che saranno definiti dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a decorrere dall’istituzione e dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

 

ART. 2 (R)

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. Tra le finalità statutarie dell’UICI è ricompreso lo svolgimento delle seguenti categorie di attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.:

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e ss. mm. ii., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e ss. mm. ii.;
  2. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e e ss. mm. ii.;
  3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e e ss. mm. ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
  5. radiodiffusione e telediffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ss. mm. ii.;
  6. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
  7. servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone con disabilità visiva, anche con disabilità aggiuntive;
  8. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  9. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;
  10. promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

 

ART. 3

CATEGORIE, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS comprende quattro categorie di soci: effettivi, tutori, sostenitori e onorari:

  1. soci effettivi sono i cittadini ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti, così come individuati dalla normativa vigente, secondo quanto specificato nel Regolamento Generale;
  2. soci tutori sono sia i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali, sia i curatori dei minori emancipati e degli inabilitati;
  3. soci sostenitori sono tutti i cittadini che contribuiscono economicamente all’attività dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS o che prestano la loro opera gratuita, a vario titolo, in favore della stessa;
  4. soci onorari sono coloro che rendono particolari servigi all’organizzazione e alle persone cieche e ipovedenti o che illustrano la categoria con la loro attività nel campo sociale culturale e scientifico.

2. Possono essere soci dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS anche i ciechi e gli ipovedenti non di nazionalità italiana residenti sul territorio nazionale. I soci di nazionalità italiana residenti all’estero hanno gli stessi diritti e doveri dei soci residenti in Italia.

3. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dagli Organi associativi.

4. I soci effettivi e i soci tutori hanno l’obbligo di pagare la quota associativa, con le modalità previste dal Regolamento Generale.

5. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci effettivi maggiorenni e i soci tutori, purché in regola con il pagamento della quota associativa, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.

6. Per essere eletti, il Presidente Nazionale e i Consiglieri Nazionali devono aver ricoperto, almeno per un mandato completo, la carica di Consigliere Sezionale o Regionale. Possono essere eletti alle cariche di Presidente e di Vice Presidente Regionale e Sezionale i soci effettivi maggiorenni che abbiano maturato almeno due anni continuativi di anzianità associativa al 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione. Possono, altresì, essere eletti alla carica di Consigliere Sezionale o Regionale i soci che abbiano maturato almeno un anno di anzianità associativa al 31 dicembre dell’anno precedente l’elezione.

7. I soci tutori non possono ricoprire le cariche di Presidente e di Vice Presidente in qualsiasi Organo associativo.

8. Le persone vedenti maggiorenni che non siano soci possono essere elette solo nei Consigli delle Sezioni territoriali, fino a un terzo dei componenti l’Organo; nell’Organo di controllo, senza limitazione di numero.

9. Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici.

 

ART. 3 (R)

AMMISSIONE A SOCIO, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI,

CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, VERIFICA DEI POTERI

1. Si acquisisce la qualità di socio effettivo, socio tutore e socio sostenitore con l’ammissione deliberata dal Consiglio della Sezione territorialmente competente.

2. Per l’iscrizione a socio effettivo e socio tutore occorre presentare domanda in carta libera o recapitata a mezzo posta elettronica certificata nella quale vanno dichiarati sotto la propria responsabilità: generalità, cittadinanza, residenza, stato civile e di famiglia. Alla domanda vanno allegate due fotografie, nonché copia del referto della Commissione medico-legale di prima istanza per gli accertamenti oculistici o di verifica, ovvero certificato rilasciato da un oculista del Servizio Sanitario Nazionale, o di altro Servizio convenzionato, o comunque accreditato secondo la normativa vigente, oppure copia del libretto di pensione di cieco civile autenticata da persona a ciò designata dal Presidente della Sezione.

3. Per l’iscrizione a socio tutore la domanda va corredata, oltre che dai documenti di cui al comma 2, relativi a uno dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b) dello Statuto, anche da copia della certificazione relativa alla titolarità della legale rappresentanza.

4. Chiunque, per qualsiasi ragione, desideri iscriversi in Sezione diversa da quella della propria residenza, deve farne motivata domanda al Presidente del Consiglio della Sezione prescelta, il quale curerà che tali ragioni, una volta accolte dal Consiglio Sezionale, siano adeguatamente esposte nella deliberazione di iscrizione.

5. Il Consiglio Sezionale delibera in merito alla richiesta di cui al comma 4 nella seduta successiva alla data di ricezione della domanda di iscrizione e con effetto dalla data della domanda stessa. Qualora il Consiglio Sezionale nella prima seduta utile dalla data di presentazione della domanda non adotti il provvedimento senza motivata ragione, l’iscrizione opera di diritto in applicazione del meccanismo del silenzio-assenso. I nuovi iscritti ammessi tra ottobre e dicembre pagano la quota associativa a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione e, fino ad allora, ricevono la tessera priva del bollino di pagamento.

6. Salvo i casi di cui al comma 4, il cambiamento di residenza dei soci comporta il trasferimento alla Sezione di nuova residenza che va comunicato dal socio alla Sezione presso la quale lo stesso si trasferisce, la quale provvede a notificarlo alla Sezione di provenienza e alla Sede Nazionale. La Sezione di provenienza, entro trenta giorni, provvede alla spedizione del fascicolo personale del socio e abilita l’accesso ai relativi dati personali contenuti nell’anagrafe unica nazionale. Trascorso tale termine, in assenza di motivata giustificazione, la Sede Nazionale provvederà d’ufficio ai predetti adempimenti.

7. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo delle cariche associative i trasferimenti sono ammessi solo per cambio di residenza o documentati motivi di studio e di lavoro. In tutti gli altri casi essi avranno efficacia solo dal giorno successivo alla proclamazione dei nuovi eletti.

8. In caso di trasferimento temporaneo di domicilio il socio comunica tempestivamente il nuovo recapito alla Sezione territorialmente competente, che provvederà a fornire tutti i servizi associativi, ferma restando l’iscrizione nella Sezione di provenienza.

9. Nella prima seduta di ogni anno, da svolgersi in ogni caso entro il termine del 15 febbraio, il Consiglio Sezionale procede a una verifica della situazione dei soci e provvede, mediante l’adozione di formale e documentata deliberazione, agli adempimenti previsti dalle norme statutarie e regolamentari in caso di morosità, decadenza, decessi. Nella stessa seduta il Consiglio adotterà ogni altra opportuna azione di sollecito nei confronti degli associati morosi, come previsto anche dal successivo comma 19.

10. I soci residenti all’estero indicano la Sezione presso la quale intendono essere iscritti. In mancanza di tale indicazione l’iscrizione avviene presso la Sezione di Roma.

11. Ai soci effettivi e tutori viene rilasciata tessera sociale con fotografia che deve essere convalidata annualmente, salvo il caso di cui al comma 5. Ai soci sostenitori viene rilasciata apposita tessera dalla Sezione di appartenenza.

12. Tutti i dati personali dei soci dell’Unione sono contenuti in una banca dati denominata “Anagrafe Unica Nazionale” dotata di software operativo che consente la visualizzazione e la modifica dei dati stessi a ciascuno dei soggetti individuati come responsabili ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e alle persone da essi autorizzate, a seconda della relativa competenza territoriale e associativa.

13. Entro dieci giorni la Sezione territoriale è tenuta ad apportare ogni variazione relativa ai soci di propria competenza nell’anagrafe unica nazionale.

14. L’anzianità associativa si calcola dalla data di iscrizione, considerando solo gli anni per i quali è stata pagata la quota associativa, ancorché in ritardo.

15. La qualità di socio onorario è attribuita con delibera del Consiglio Nazionale, su proposta motivata dei Consigli Sezionali, Regionali o della Direzione Nazionale.

16. I soci effettivi e tutori pagano annualmente la quota associativa alla Sezione di appartenenza. Essa decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e non è frazionabile. Per i sottoscrittori di delega di pagamento della quota associativa sulle provvidenze erogate dall’INPS valgono le modalità previste dalla normativa vigente e da convenzione eventualmente in essere con l’Istituto di previdenza.

17.In caso di morosità nell’anno in corso, determinata dal mancato pagamento della quota associativa e formalmente dichiarata dal Consiglio Sezionale, il socio è sospeso dall’attività associativa secondo quanto previsto dai commi seguenti. Al socio effettivo o tutore moroso sospeso dall’attività associativa è comunque inviato l’avviso di convocazione alle Assemblee e alle riunioni degli organi di appartenenza, ma lo stesso potrà esercitare i diritti di socio solo se in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso e di eventuali altre annualità pregresse non pagate.

18. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione da parte del socio. Qualora il socio intenda recedere dal rapporto associativo con l’Unione, egli/ella dovrà presentare apposita domanda di cancellazione indirizzata al Presidente della Sezione territorialmente competente. La cancellazione decorrerà dalla data della deliberazione del Consiglio Sezionale.

19. La qualità di socio si perde per persistente morosità deliberata dal Consiglio della Sezione territorialmente competente. La persistente morosità consiste nel mancato pagamento della quota associativa per entrambi gli anni precedenti l’anno in corso. La Segreteria Sezionale redige l’elenco completo degli iscritti non in regola con il pagamento della quota dell’anno precedente o, comunque, già dichiarati morosi, e lo rende disponibile per il Consiglio Sezionale in tempo utile per la prima seduta di ogni anno, al fine di procedere alle opportune azioni di sollecito o cancellazione ai sensi del precedente comma 9.

20. In caso di morosità il Consiglio Sezionale, nella medesima seduta di cui al comma 9, dovrà dare inizio automaticamente al procedimento di sospensione, informandone il socio e prevedendo una sua eventuale audizione, oltre a ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per valutare la situazione. Il procedimento di sospensione dovrà concludersi entro tre mesi e, comunque, non prima del 30 aprile dell’anno in corso.

21. Per evitare o interrompere il procedimento di sospensione, il socio interessato dovrà farne richiesta al Presidente con nota protocollata in Segreteria, o a mezzo posta elettronica certificata, alla quale dovrà essere allegata ricevuta di versamento della quota associativa.

22. La reintegrazione del socio sospeso, in applicazione delle norme precedenti, avverrà dopo richiesta dello stesso al Consiglio con nota protocollata in Segreteria anche a mezzo posta elettronica certificata, e dovrà essere espressamente indicata nel verbale di seduta, al quale sarà allegata la ricevuta dell’avvenuto versamento della quota.

23. In deroga a quanto prescritto nei commi precedenti, il Consiglio, con motivata deliberazione, potrà non dar corso all’applicazione del procedimento di sospensione per gravi e giustificate ragioni provate documentalmente dall’iscritto.

24. Ogni organo collegiale, salvo quanto diversamente disciplinato, nella propria riunione di insediamento, procede alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei suoi componenti. Qualora una causa di ineleggibilità sopravvenga nel corso del mandato, l’organo competente ai sensi dell’art. 22 del presente Regolamento delibera la decadenza del componente.

25. Coloro che risultano eletti, entro otto giorni dalla proclamazione, salvo i termini diversamente stabiliti dal presente Regolamento, devono dichiarare per iscritto, pena la decadenza, la loro accettazione dell’elezione e il possesso dei diritti civili e politici, utilizzando l’apposito modello reso disponibile dalla Sede Nazionale. L’assunzione delle funzioni nel termine di cui sopra equivale ad accettazione tacita della carica.

26. Le dimissioni da una delle cariche di cui all’art. 4 dello Statuto, indirizzate al rispettivo organo di appartenenza, devono essere presentate personalmente e assunte immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci al momento della protocollazione. Il Presidente Nazionale presenta le proprie dimissioni al Consiglio Nazionale. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ai sensi di legge e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

27. Entro trenta giorni dalla ricezione delle dimissioni si procede alla surroga dei componenti dimissionari, seguendo l’ordine di graduatoria dei non eletti. In presenza di liste, l’ordine di graduatoria riguarderà solo la lista dei componenti dimissionari.

28. In caso si debba procedere a elezioni sostitutive, esse avranno luogo, di norma, nella prima seduta utile dell’organo. Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento dell’organo a norma dell’art. 23 del presente Regolamento.

 

ART. 4

ORGANIZZAZIONE

1. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS è una organizzazione associativa a carattere unitario costituita da una struttura nazionale, da strutture regionali e da strutture territoriali sezionali dotate di specifiche forme di autonomia definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale, anche in conformità con l’ordinamento amministrativo vigente.

2. Sono Organi della struttura nazionale:

  1. il Congresso;
  2. il Presidente Nazionale;
  3. il Consiglio Nazionale;
  4. la Direzione Nazionale;
  5. il Collegio dei Probiviri;
  6. l’Assemblea nazionale dei quadri dirigenti;
  7. l’Organo di controllo;
  8. l’Organo di revisione legale dei conti, se previsto.

3. Sono Organi delle strutture regionali:

  1. il Presidente Regionale;
  2. il Consiglio Regionale;
  3. la Direzione Regionale;
  4. l’Assemblea regionale dei quadri dirigenti;
  5. l’Organo di controllo, se previsto;
  6. l’Organo di revisione legale dei conti, se previsto.

4. Sono Organi delle strutture territoriali sezionali:

  1. l’Assemblea della Sezione territoriale;
  2. il Presidente della Sezione territoriale;
  3. il Consiglio della Sezione territoriale;
  4. l’Ufficio di Presidenza della Sezione territoriale, quando previsto;
  5. l’Organo di controllo, se previsto;
  6. l’Organo di revisione legale dei conti, se previsto.

5. La struttura organizzativa dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS terrà conto di eventuali modifiche all’articolazione e organizzazione territoriale delle pubbliche amministrazioni. I conseguenti adattamenti dell’organizzazione amministrativa dell’UICI potranno essere definiti dal Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale o dei Consigli Regionali territorialmente competenti, sulla base del principio dell’unitarietà e dell’autonomia associativa e delle necessità organizzative delle strutture territoriali, secondo le prescrizioni del presente Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento Amministrativo-Contabile e Finanziario, con particolare riguardo a istituzioni quali le Regioni a Statuto Speciale, le Province Autonome, le città metropolitane, Roma Capitale, i raggruppamenti di area vasta, le Province, i Comuni in forma singola o associata, avendo cura, in ogni caso, di garantire il principio del presidio del territorio.

6. Le riunioni degli Organi, nonché le votazioni palesi o segrete, sono valide anche quando svolte in audio-videoconferenza, con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.

7. Per i titolari degli Organi monocratici e per i componenti degli Organi collegiali può essere prevista una indennità di carica stabilita dalle strutture di appartenenza, nei modi ed entro i limiti fissati dalla Legge e dal Regolamento Generale. In ogni caso non potrà essere erogata più di una indennità per ciascun titolare di carica e di ogni emolumento erogato dovrà essere data adeguata evidenza pubblica nelle forme stabilite dal Regolamento Generale. In presenza di incarichi continuativi che comportano l’assunzione di particolari responsabilità connesse all’attività associativa, la Direzione Nazionale ha facoltà di fissare un compenso per i soci che ne sono titolari, alle condizioni già indicate al comma precedente e nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

8. Con esclusione di quelle della Direzione Nazionale e della Direzione Regionale, tutte le riunioni degli Organi associativi sono, di norma, aperte alla partecipazione dei soci che dovrà essere favorita con ogni mezzo, nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.

 

ART. 4 (R)

SPESE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Le sedi di Bolzano e di Trento sono denominate anche “Sezione Alto Adige” e “Sezione Trentino”. La regione Molise avrà una sola sede a Campobasso, denominata “Sezione regionale UICI Molise”, mentre a Isernia sarà istituita una rappresentanza.

2. Entro i limiti fissati dalla normativa vigente e da apposita deliberazione del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, l’indennità per i componenti della struttura nazionale è stabilita dalla Direzione Nazionale, quella per i componenti delle strutture regionali dai Consigli Regionali, quella per i componenti delle strutture sezionali dai Consigli Sezionali. Le indennità non sono cumulabili tra di loro.

3. Le spese del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, relativamente ai componenti di parte elettiva, sono a carico del bilancio della Sede Nazionale. Le spese relative al funzionamento degli organi dell’Unione sono a carico del bilancio delle strutture presso le quali essi operano.

4. Le indennità per missioni e trasferte a tutti i livelli associativi sono determinate dalla Direzione Nazionale.

5. Tutte le indennità erogate per le cariche associative nazionali, così come i compensi erogati ai sensi dell’art. 4, comma 7, dello Statuto, devono essere pubblicati sul sito internet dell’Unione www.uici.it, anche in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. e dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

6. Le riunioni di tutti gli organi collegiali dell’Unione devono essere convocate con modalità che consentano la partecipazione sia in presenza sia a distanza tramite sistemi di audio/teleconferenza. Pertanto, la partecipazione alle riunioni dei suddetti organi è valida anche se effettuata tramite audio/teleconferenza o sistemi analoghi, purché sia consentita l’identificazione dei partecipanti e il rispetto delle condizioni di riservatezza. Il Presidente dell’organo provvede, sotto la propria responsabilità, a identificare i partecipanti e a garantire la regolarità della riunione, anche tenendo conto dei mezzi tecnici a disposizione.

7. In caso di votazioni a scrutinio segreto, dovranno essere adottate modalità atte a garantire la segretezza del voto di tutti i partecipanti.

8. Presso le Sezioni sono resi disponibili, nelle forme ritenute più idonee - e almeno tre giorni prima della data fissata - gli ordini del giorno delle sedute degli organi aperte alla partecipazione dei soci secondo le norme dello Statuto. Le convocazioni vanno trasmesse anche ai coordinatori dei Comitati consultivi, ai rappresentanti di zona e ai referenti comunali. Dette sedute, anche quando svolte in presenza, devono prevedere comunque la modalità a distanza per i componenti dell’Organo, nonché la diffusione mediante radio, tv, o piattaforme digitali, per favorire il massimo di pubblicizzazione e di partecipazione dei soci e di tutti i soggetti interessati.

9. Ogni Sezione è tenuta a pubblicizzare, nelle forme e nei tempi di cui al comma precedente:

  1. le sedute del Consiglio Nazionale;
  2. le sedute del Consiglio Regionale di appartenenza;
  3. le sedute del proprio Consiglio Sezionale.

10. I Presidenti degli organi interessati sono tenuti a fornire in tempo utile il materiale informativo necessario agli adempimenti di cui ai precedenti commi.

11. La partecipazione di soci alle sedute è a loro totale carico e non comporta diritto di parola e di voto.

12. Gli organi hanno facoltà di decidere lo svolgimento parziale o totale della seduta in sede riservata, cioè limitata ai soli aventi diritto, per ragioni di opportunità, quando trattasi di questioni che riguardano persone o, comunque, per le quali si rende opportuna una trattazione con tale modalità.

13. Ove persistano o vengano costituiti presidi territoriali ai sensi dell’art. 4, comma 5, dello Statuto, essi saranno disciplinati, per quanto concerne l’attività, l’iscrizione e cancellazione dei soci e le relative entrate e spese, come previsto dai commi seguenti.

14. Tutti i dati concernenti nuove proposte di iscrizione o di cancellazione dei soci presso i presidi territoriali, nonché variazioni di domicilio o eventuali decessi, saranno tempestivamente comunicati agli organi sezionali di appartenenza che provvederanno agli adempimenti di cui ai precedenti commi. Il rappresentante del presidio deve comunicare alla Sezione competente la situazione complessiva degli iscritti del proprio territorio entro il 31 gennaio di ciascun anno, per consentirne la trattazione nella riunione di cui all’art. 3, comma 9, del presente Regolamento.

15. A titolo di anticipazione per le spese di ordinario funzionamento, ai presidi territoriali può essere attribuito annualmente dalla Sezione territorialmente competente un limitato fondo di cassa da determinarsi caso per caso. Ogni anno i presidi versano alla Sezione le somme avanzate, accompagnandole con il rendiconto delle entrate e delle spese, come più dettagliatamente specificato nel Regolamento amministrativo-contabile e finanziario.

16. L’affidamento eventuale di incarichi retribuiti a soci, ai sensi dell’art. 4, comma 7, dello Statuto, sarà conferito dopo una selezione dei curricula degli interessati, da pubblicarsi in apposita area del sito istituzionale già definita al precedente comma 5, sulla base di oggettivi criteri di scelta connessi al possesso di specifiche professionalità.

 

ART. 5

COMPETENZE, CONVOCAZIONE E ORGANIZZAZIONE

DEL CONGRESSO

1. Il Congresso è l’Organo supremo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS e determina l’indirizzo della politica associativa a ogni livello.

2. Sono di competenza del Congresso:

  1. l’approvazione della relazione consuntiva del Consiglio Nazionale e delle risoluzioni di indirizzo sulla politica associativa;
  2. la fissazione dell’importo della quota associativa, a valere per i cinque anni successivi;
  3. le modifiche dello Statuto Sociale;
  4. l’elezione del Presidente Nazionale e di ventiquattro Consiglieri Nazionali.

3. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni cinque anni, e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o lo richiedano almeno i due terzi dei Consigli Regionali.

4. Il Congresso è costituito dai delegati eletti nelle Assemblee Sezionali, nella misura e con le modalità definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

5. Sono inoltre componenti di diritto del Congresso: il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali e i Presidenti delle Sezioni territoriali con almeno cento soci.

6. Le deliberazioni del Congresso sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti l’Organo.

7. Il Congresso elegge con voto palese il proprio Presidente, due Vice Presidenti, un minimo di sette scrutinatori, dei quali, ove necessario, almeno due non vedenti o ipovedenti, purché a conoscenza del sistema Braille, e cinque questori, tutti vedenti.

8. Il Presidente del Congresso nomina il Segretario del Congresso.

9. Il Congresso costituisce le seguenti Commissioni:

  1. verifica dei poteri;
  2. modifiche dello Statuto Sociale;

10. Il Congresso, inoltre, ha facoltà di costituire Sezioni di lavoro per l’approfondimento di argomenti e temi di particolare interesse.

 

ART. 5 (R)

COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO, INVIO NOMINATIVI DEI DELEGATI, ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO, VOTAZIONI E VERBALE

1. Per la definizione del numero dei delegati ai fini di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, dello Statuto, si considerano le iscrizioni dei soci in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno precedente a quello congressuale.

2. I nominativi dei delegati al Congresso eletti dalle Assemblee e i relativi recapiti completi, nonché quelli degli altri soci che abbiano riportato voti nelle elezioni per i delegati, sono comunicati dai Presidenti Sezionali, sotto la propria personale responsabilità, ai Presidenti Regionali e alla Presidenza Nazionale, entro sette giorni dall’avvenuta elezione, unitamente all’indicazione numerica dei soci in regola con il tesseramento sociale al 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Novanta giorni prima della data di svolgimento del Congresso, il Presidente Nazionale comunica ai congressisti, alle Sezioni territoriali e alle Sedi Regionali la sede, la data e l’ordine del giorno del Congresso, in conformità con le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, dando così avvio agli adempimenti organizzativi e alle procedure relative all’elezione delle cariche sociali nazionali.

4. I componenti del Collegio dei Probiviri e dell’Organo di controllo hanno facoltà di presenziare ai lavori congressuali.

5. Il Presidente Nazionale e la Direzione Nazionale hanno facoltà di invitare al Congresso persone la cui presenza risulti significativa per l’Unione o per lo svolgimento dei lavori congressuali.

6. Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali e presiede la sessione fino ad avvenuta elezione del Presidente del Congresso.

7. Le votazioni avvengono, di norma, tramite sistema di voto elettronico. In caso di mancato funzionamento o indisponibilità del sistema elettronico, le votazioni avverranno per alzata di mano e la conta dei voti sarà effettuata da tre scrutinatori. Nel caso si dovesse procedere per alzata di mano prima della elezione degli scrutinatori, la conta sarà effettuata da tre persone designate dal Presidente.

8. Il Congresso, dopo l’insediamento della Presidenza e l’elezione degli scrutinatori, procede alla costituzione delle Commissioni di cui all’art. 5, comma 9, dello Statuto.

9. La Commissione elettorale è costituita al massimo da un rappresentante per ogni regione. La Commissione per la verifica dei poteri è composta da un numero massimo di sette componenti. La Commissione per le modifiche allo Statuto è costituita almeno da un rappresentante per ogni regione ed è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

10. Il Presidente del Congresso provvede all’organizzazione dei lavori congressuali e ne cura il regolare e ordinato svolgimento. Egli ha inoltre facoltà, ove lo reputi necessario, di allontanare dall’aula qualunque estraneo al Congresso, compresi gli accompagnatori dei delegati. Il Presidente del Congresso ha facoltà di concedere la parola ai Probiviri, ai revisori legali dei conti e agli invitati.

11. Il verbale dei lavori congressuali viene redatto dal Segretario del Congresso che lo sottoscrive, unitamente al Presidente.

 

ART. 6

COMPETENZE DEL PRESIDENTE NAZIONALE E

RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS APS

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale e politica dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS sul territorio nazionale e a livello internazionale e la esercita secondo lo Statuto e i Regolamenti.

2. Il Presidente Nazionale inoltre:

  1. convoca e presiede la Direzione Nazionale e il Consiglio Nazionale;
  2. partecipa alle riunioni degli Organi associativi a ogni livello, in presenza o in audio/videoconferenza, anche mediante suo delegato;
  3. promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera della Direzione Nazionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale;
  4. attua le deliberazioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale;
  5. adotta, nei casi di necessità e/o urgenza, deliberazioni presidenziali da sottoporre a successiva ratifica della Direzione Nazionale.

3. Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente Nazionale provvede a indire una nuova elezione, con le modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

 

ART. 6 (R)

IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale ha facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli organi associativi, nonché a qualsiasi evento o manifestazione promossa dall’Unione a ogni livello, di persona, in audio/videoconferenza, anche tramite proprio delegato. Allo scopo, il Presidente va tempestivamente informato e invitato a cura dell’Organo organizzatore.

2. Il Presidente Nazionale cura il regolare svolgimento di tutte le attività associative, con particolare riguardo all’organizzazione e al funzionamento della Sede Nazionale e dei suoi uffici e servizi.

3. L’incapacità o vacanza del Presidente Nazionale, prevista dall’art. 6, comma 3 dello Statuto, deve essere tale da impedirgli l’esercizio delle funzioni in modo grave e permanente. Lo stato di incapacità è dichiarato dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, su proposta della Direzione Nazionale formulata sulla base di documentati riscontri obiettivi.

4. In caso di vacanza della carica di Presidente Nazionale oltre il termine previsto dall’art. 6, comma 3, dello Statuto, il Vice Presidente Nazionale convoca il Consiglio Nazionale per provvedere alla elezione del nuovo Presidente Nazionale, esercitando nel frattempo, tutte le funzioni del Presidente.

5. Il Presidente Nazionale, quando è eletto dal Consiglio Nazionale, resta in carica fino al successivo Congresso.

 

ART. 7

COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è costituito:

  1. dal Presidente Nazionale;
  2. dai ventiquattro Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso;
  3. dai Presidenti Regionali e dai Presidenti delle Sezioni delle Province Autonome di Bolzano e di Trento.

2. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l’anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga il Presidente Nazionale, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali.

3. Il Consiglio Nazionale formula e approva gli indirizzi e le linee strategiche della politica associativa e inoltre:

  1. delibera la convocazione del Congresso;
  2. elegge il Collegio dei Probiviri;
  3. elegge il Presidente Nazionale, in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinatasi;
  4. vota la sfiducia al Presidente Nazionale e/o alla Direzione Nazionale, su mozione presentata da almeno un terzo e approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. L’approvazione della mozione comporta la decadenza dell’Organo sfiduciato;
  5. nomina la Direzione Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, tra i ventiquattro Consiglieri eletti dal Congresso;
  6. nomina i componenti dell’Organo di controllo, su proposta del Presidente Nazionale, in numero di due, scelti fra soggetti in possesso di adeguata affidabilità, esperienza e competenza in campo amministrativo-contabile, nonché in numero di uno su designazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  7. nomina e revoca, con effetto immediato, il Segretario Generale, su proposta della Direzione Nazionale, sulla base del profilo professionale e delle attribuzioni definiti nel Regolamento Generale, da intendersi estesi ai segretari regionali e sezionali in quanto compatibili;
  8. nomina i soci onorari;
  9. approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e il budget previsionale dell’esercizio successivo, nonché il bilancio sociale a norma dell’art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;
  10. approva il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS, su proposta della Direzione Nazionale;
  11. stabilisce la ripartizione della quota sociale tra struttura Nazionale, strutture Regionale e Sezioni Territoriali;
  12. nomina commissioni per la verifica amministrativa, su proposta della Direzione Nazionale;
  13. costituisce, su proposta del Presidente Nazionale, commissioni nazionali di lavoro, i cui coordinatori sono invitati alle riunioni del Consiglio Nazionale;
  14. delibera circa l’assetto organizzativo del territorio, su proposta del Consiglio Regionale competente o della Direzione Nazionale, secondo i principi di cui all’art. 4, comma 5, del presente Statuto;
  15. ratifica le deliberazioni d’urgenza adottate dalla Direzione Nazionale.

 

ART. 7 (R)

COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE, VOTAZIONI E OPZIONI

1. Le votazioni palesi del Consiglio Nazionale avvengono per alzata di mano, per appello nominale o mediante sistema elettronico. Le votazioni per alzata di mano richiedono la presenza di almeno tre scrutatori vedenti indicati dal Presidente. Per le votazioni a scrutinio segreto il Consiglio nomina una Commissione costituita da cinque componenti. In assenza di sistema elettronico, almeno due componenti devono essere in possesso di provata conoscenza del sistema Braille.

2. I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso che si trovino in situazione di incompatibilità ai sensi delle norme statutarie e regolamentari debbono comunicare per iscritto al Presidente Nazionale la loro opzione, a mezzo posta normale o elettronica, entro il termine di otto giorni dalla avvenuta elezione, pena la decadenza dalla carica di Consigliere Nazionale.

3. In caso di rinuncia, decadenza o vacanza comunque determinata di un Consigliere Nazionale eletto dal Congresso, il Presidente Nazionale ne dà comunicazione al primo dei non eletti avente diritto al subentro, il quale deve dichiarare, entro dieci giorni, l’accettazione della carica ai sensi dell’art. 3, comma 25, del presente Regolamento.

4. Il Presidente Nazionale, espletati gli adempimenti di propria competenza, convoca il Consiglio Nazionale in seduta di insediamento entro trenta giorni dalla conclusione del Congresso.

5. Il Presidente Nazionale invia l’avviso di convocazione con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo prescelto personalmente dai componenti il Consiglio Nazionale, almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Oltre all’avviso di convocazione vengono resi disponibili in spazio cloud dedicato, anche con atti separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno.

6. In caso di urgenza, la convocazione è effettuata almeno 48 ore prima della riunione.

7. Almeno otto Consiglieri possono richiedere, entro cinque giorni dalla data della riunione, che siano iscritti all’ordine del giorno particolari argomenti che dovranno essere comunicati a tutti i Consiglieri mediante ordine del giorno aggiuntivo.

8. Il Presidente Nazionale ha facoltà di invitare persone esterne al Consiglio quando lo ritenga utile e opportuno.

9. Il Consiglio Nazionale verifica periodicamente il lavoro svolto dalle commissioni costituite ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. n) dello Statuto.

10. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di nominare il Presidente Nazionale Onorario e un Presidente Onorario per ogni struttura a livello territoriale, rispettivamente su proposta motivata del Presidente Nazionale, di ciascun Consiglio Regionale e della Assemblea di ciascuna Sezione territoriale.

11. Il Presidente Onorario, a qualunque livello, deve aver ricoperto la carica effettiva per la quale assume il titolo onorifico e aver acquisito, in quel ruolo, particolari meriti nei confronti dell’Unione e dei suoi associati e rappresentati.

12. La carica di Presidente Onorario è eventuale, a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto al recesso e la funzione è onorifica. Essa è incompatibile con altri ruoli di qualunque natura all’interno dell’Unione e non prevede alcuna forma di retribuzione o indennità.

13. Il Presidente Onorario non è gravato da alcun onere istituzionale inerente alla funzione. Egli è invitato a partecipare alle riunioni dell’organo di riferimento, dove ha facoltà di esprimere pareri e suggerimenti. Egli inoltre può essere incaricato a rappresentare l’Unione in occasione di eventi e contesti istituzionali particolarmente significativi quali, per esempio, inaugurazione di mostre, presentazione di volumi, partecipazione a pubbliche manifestazioni, ecc.

14. L’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti è composta dai Consiglieri Nazionali e dai Presidenti Sezionali. In caso di assenza o impedimento, i Presidenti Sezionali e Regionali sono sostituiti dai rispettivi Vice Presidenti. L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno, anche in modalità on line, dal Presidente Nazionale che ne fissa l’ordine del giorno, per esprimere pareri e orientamenti in ordine agli indirizzi generali della politica associativa.

15. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale entro sei mesi dalla conclusione di ogni Congresso e può essere revocato in qualsiasi momento, con effetto immediato.

16. Il Segretario Generale opera sulla base di istruzioni e direttive generali e specifiche del Presidente Nazionale e inoltre:

  1. supporta il Presidente Nazionale e gli altri Organi associativi nell’espletamento delle loro funzioni inerenti alla carica;
  2. partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e dell’Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti, redigendone i verbali;
  3. controfirma le autorizzazioni di pagamento in ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento amministrativo-contabile e finanziario;
  4. sovrintende al funzionamento degli uffici della Sede Nazionale, assicura l’efficacia dell’azione amministrativa e l’efficienza dell’assetto organizzativo, secondo le direttive e le istruzioni del Presidente Nazionale;
  5. esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale della Sede Nazionale, in conformità ai procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. In proposito egli provvede a:
    • irrogare la sanzione del biasimo;
    • proporre al Presidente l’irrogazione di sanzioni quali la multa e la sospensione;
    • proporre alla Direzione Nazionale la sanzione del licenziamento.

 

ART. 8

COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE

DELLA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale e da otto componenti nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Nazionale tra i ventiquattro Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso.

2. In caso di sopravvenuta incapacità, o di vacanza comunque determinata, i componenti della Direzione Nazionale sono sostituiti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale.

3. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei componenti di cui al comma 1 determinano la decadenza dell’intera Direzione Nazionale, che dovrà essere ricostituita.

4. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno sei volte l’anno e ogniqualvolta egli lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti.

5. La Direzione Nazionale:

  1. nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale;
  2. assiste e supporta il Presidente Nazionale nell’attuazione della politica associativa e, in particolare, delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
  3. propone al Consiglio Nazionale la nomina e la revoca del Segretario Generale;
  4. nomina e revoca il Direttore Generale, su proposta del Presidente Nazionale, definendone profilo, compiti e attribuzioni;
  5. affida incarichi speciali e conferisce delega a Consiglieri Nazionali per l’attuazione di progetti o compiti particolari di rilevante interesse generale;
  6. delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura nazionale in modo da comprenderne ogni fase, dall’assunzione alla cessazione per qualsiasi causa e adotta il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il personale dipendente dell’UICI;
  7. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’UICI nelle commissioni ministeriali, negli organismi e nei consigli di amministrazione degli enti nazionali, interregionali e nelle organizzazioni internazionali;
  8. esamina per ciascun esercizio il budget previsionale, le sue eventuali variazioni e il Bilancio Consuntivo, nonché il bilancio sociale a norma dell’art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., proponendone l’approvazione al Consiglio Nazionale;
  9. propone al Consiglio Nazionale il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS;
  10. nomina i Commissari Straordinari e i Commissari ad Acta presso i Consigli Regionali e Sezionali;
  11. esercita il controllo amministrativo su tutte le strutture territoriali nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria e, in particolare, dispone controlli di natura amministrativa sulla gestione a livello territoriale, assumendo ogni necessario provvedimento in merito;
  12. autorizza le iniziative proposte dai Consigli Regionali quando esorbitano dall’ambito territoriale regionale;
  13. autorizza l’acquisto e l’alienazione dei beni immobili dell’UICI, dà parere vincolante sull’accettazione di lasciti mortis causa, donazioni e altri atti di liberalità in favore delle strutture territoriali, se non di modica entità, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale;
  14. autorizza preventivamente i Presidenti Regionali e Sezionali a promuovere o a resistere in giudizi civili, penali e amministrativi;
  15. nomina i direttori dei periodici editi dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS;
  16. ha facoltà di costituire Consigli di Amministrazione e comitati per la gestione di specifiche attività proprie dell’UICI, ovvero di conferire specifici incarichi per l’espletamento di tali attività;
  17. ha facoltà di costituire, con motivata deliberazione, uno o più patrimoni destinati a uno specifico scopo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile;
  18. in caso di necessità e/o urgenza adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale, soggette a ratifica;
  19. delibera sugli argomenti che non sono espressamente riservati alla competenza del Consiglio Nazionale.

 

ART. 8 (R)

DIREZIONE NAZIONALE: INTEGRAZIONE COMPONENTI, RINNOVO, CONVOCAZIONE E COMPETENZE

1. Nel caso di decadenza della Direzione Nazionale ai sensi dell’art. 8, comma 3, dello Statuto, il Presidente Nazionale convoca il Consiglio Nazionale per provvedere alla ricostituzione.

2. L’avviso di convocazione delle riunioni, contenente la data, il luogo, il collegamento tramite piattaforma digitale e l’ordine del giorno, è inviato dal Presidente Nazionale almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 48 ore prima. Oltre all’avviso di convocazione vengono resi disponibili su apposito spazio cloud, anche con atti separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno.

3. La Direzione designa, nomina o elegge i rappresentanti dell’Unione presso istituzioni e organismi esterni, tenendo conto, quando ne ricorra la circostanza, delle indicazioni formulate dalla Direzione Regionale, ove la terna prevista dall’art. 15, comma 5, lett. d) dello Statuto sia ritenuta idonea. Tali rappresentanti riferiscono al Presidente Nazionale, almeno una volta l’anno, mediante relazioni scritte, sull’esecuzione del mandato e sulle questioni di particolare interesse sia per l’Unione sia per l’istituzione presso la quale esercitano la rappresentanza. I rappresentanti sono revocabili in qualunque momento, con effetto immediato.

4. Qualora la Direzione Nazionale nomini un Direttore Generale, nell’atto di nomina indicherà le modalità in cui lo stesso possa coadiuvare il Segretario Generale nello svolgimento dei propri compiti, con particolare riferimento alla gestione e organizzazione degli uffici, del personale dipendente e dei collaboratori della Sede Nazionale.

5. La Direzione Nazionale scioglie i Consigli Regionali e i Consigli Sezionali quando sussistono gravi irregolarità di natura amministrativa e politico-amministrativa, accertate anche ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. j) e k) dello Statuto. In caso di scioglimento o di vacanza del Consiglio Regionale o Sezionale, la Direzione Nazionale nomina un Commissario Straordinario che resta in carica per il tempo necessario al ripristino dell’organo disciolto e in ogni caso non più di un anno, prorogabile fino a un massimo di diciotto mesi. Decorso tale termine, il Commissario Straordinario decade automaticamente e viene sostituito. La Direzione Nazionale può comunque revocare la nomina, con effetto immediato, anche prima della scadenza, con motivata deliberazione.

5. Il Commissario Straordinario assume i pieni poteri degli organi disciolti e ha facoltà di nominare uno o due vice-commissari, nonché, sentiti gli eventuali vice-commissari, nominare un comitato consultivo di supporto alla gestione.

6. Compete alla Direzione Nazionale approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni predisposte dal Commissario Straordinario.

7. La Direzione Nazionale ha facoltà di nominare Commissari ad acta presso il Consiglio Regionale e il Consiglio Sezionale, presso la Direzione Regionale o presso il Commissario Straordinario Regionale per l’adozione di atti obbligatori previsti dallo Statuto e dal Regolamento che non siano stati tempestivamente adottati. Il Commissario ad acta cessa una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell’atto di incarico. L’organo presso cui il Commissario ad acta opera resta in carica per ogni altro adempimento.

8. Le spese relative ai Commissari sono a carico dell’organo sostituito.

9. Su proposta del Presidente, la Direzione Nazionale definisce le proprie modalità di lavoro e nomina i componenti delle Commissioni e dei gruppi nazionali di lavoro. L’attività dei singoli componenti e dei gruppi di lavoro è svolta in stretto collegamento con il Presidente Nazionale che ne riferisce periodicamente alla Direzione Nazionale.

10. La Direzione Nazionale costituisce, altresì, Comitati tecnici specifici, coordinati anche da Consiglieri Nazionali, i cui componenti possono essere designati anche da assemblee di base.

11. Le spese per il funzionamento delle Commissioni nazionali e dei Comitati tecnici sono a carico del bilancio della Sede Nazionale.

12. Si considera di modica entità una cifra o un valore di un bene pari o inferiore al 5 per cento delle entrate complessive risultanti dall’ultimo esercizio della struttura destinataria, o in ogni caso non superiore a 50.000 Euro.

 

ART. 9

COMPOSIZIONE, COMPETENZE DEL COLLEGIO

DEI PROBIVIRI E SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Nazionale tra soci effettivi di chiara condotta morale, civile e associativa.

2. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il proprio Presidente, che lo convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

3. Al Collegio dei Probiviri competono le decisioni in materia di sanzioni disciplinari, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

4. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono: la censura, la sospensione fino a tre anni e, in caso di recidiva, la sospensione fino a cinque anni.

5. La censura viene adottata quando vengano commesse mancanze lesive dell’UICI, dei suoi Organi o di soci. La censura viene anche adottata nei confronti di soci che abbiano violato i doveri indicati dall’art. 3 del presente Statuto.

6. La sospensione viene irrogata a coloro che siano stati soggetti più volte a censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave le mancanze previste dal comma precedente.

7. Gli atti e i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.

8. Ai vedenti componenti degli Organi collegiali si applicano le stesse sanzioni previste per i soci.

 

ART. 9 (R)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Per l’assolvimento dei propri compiti il Collegio dei Probiviri si avvale della collaborazione del Segretario Generale e del personale della Sede Nazionale.

2. Le riunioni del Collegio sono convocate dal Presidente dell’organo con comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della riunione.

3. I componenti supplenti vengono convocati e hanno facoltà di partecipare a tutte le sedute del Collegio. Votano solo in assenza dei componenti effettivi. Qualora manchi solo un componente effettivo, questo viene sostituito dal supplente più anziano di iscrizione o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

4. In assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal membro effettivo più anziano di iscrizione all’Unione, o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.

5. La richiesta di provvedimento disciplinare può essere avanzata dal Consiglio Nazionale, dalla Direzione Nazionale, dalle Direzioni Regionali, dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali, nonché da singoli soci. Essa dovrà contenere in forma articolata le contestazioni di addebito, e dovrà pervenire al Collegio entro sessanta giorni dal fatto o dalla sua piena conoscenza. Il Presidente del Collegio, assistito dal Segretario Generale, svolge un esame preliminare della richiesta e ne propone al Collegio l’ammissibilità. Il Collegio dichiara l’ammissibilità del ricorso, oppure ne indica le ragioni di inammissibilità, comunicandole tempestivamente al richiedente.

6. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, il Collegio comunica agli interessati le contestazioni di addebito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

7. Gli organi e i soci interessati hanno facoltà di presentare entro trenta giorni dalla comunicazione deduzioni, controdeduzioni e documenti che il Collegio avrà cura di inviare a tutte le parti interessate.

8. Il Collegio, qualora lo ritenga utile, ha facoltà di procedere all’audizione delle parti. Completata la fase istruttoria, adotta la decisione entro i sessanta giorni successivi.

9. Le decisioni sono comunicate alle parti entro trenta giorni dalla adozione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

 

ART. 10

PATRIMONIO SOCIALE E RISORSE FINANZIARIE

1. Il patrimonio sociale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS APS è unico e indivisibile. È costituito da tutti i beni mobili e immobili di cui l’UICI abbia la proprietà a qualsiasi titolo. Esso è amministrato dalla Direzione Nazionale, dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali secondo quanto stabilito dal presente Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria. Il Consiglio Nazionale, con deliberazione da adottarsi a maggioranza qualificata dei tre quarti dei propri componenti, ha facoltà di conferire in tutto o in parte il patrimonio o la sua gestione a organismi istituiti appositamente, purché i relativi atti costitutivi e/o statuti prevedano che la nomina della totalità dei componenti dei relativi organi sia riservata in via esclusiva all’Unione.

2. Le risorse finanziarie dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS APS sono costituite:

  1. dalle quote sociali;
  2. dalle rendite patrimoniali;
  3. dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati;
  4. da donazioni, lasciti, oblazioni e atti di liberalità in genere;
  5. dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata.

3. Il patrimonio dell’UICI, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili e avanzi di gestione, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, possono essere utilizzati anche per quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii..

4. Le risorse finanziarie delle strutture regionali, sono costituite:

  1. dai contributi delle Sezioni territoriali secondo le modalità deliberate dal Consiglio Regionale;
  2. dalla quota sociale, per la parte di competenza;
  3. da entrate provenienti dall’amministrazione di immobili appartenenti al patrimonio associativo;
  4. dai contributi erogati dagli Organi nazionali dell’UICI;
  5. dai contributi dell’ente Regione o di altri enti;
  6. da oblazioni e contributi di privati;
  7. dai proventi di iniziative concordate con le Sezioni;
  8. da ogni altra entrata.

5. Le risorse finanziarie delle Sezioni territoriali sono costituite:

  1. dalle quote sociali per la parte di competenza e da altri contributi di soci;
  2. da entrate provenienti dall’amministrazione di immobili appartenenti al patrimonio associativo;
  3. da contributi di Enti Locali e di altri Enti Pubblici e Privati;
  4. da proventi di iniziative economiche e di raccolta fondi, organizzate dal Consiglio della Sezione;
  5. da oblazioni e contributi in genere di privati;
  6. da contributi degli Organi nazionali e regionali dell’UICI;
  7. da ogni altra entrata.

6. Per la gestione amministrativo-contabile sono individuati da ciascun Organo competente uno o più istituti di credito di riferimento, scelti tra istituti di provata solidità, secondo quanto disposto dal Regolamento Amministrativo-Contabile e Finanziario.

7. È istituito il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale per situazioni di documentato disagio, allo scopo di garantire sostegno e tutela alle strutture territoriali secondo modalità e criteri stabiliti nel Regolamento Generale.

 

ART. 10 (R)

IL PATRIMONIO, ENTRATE

1. Tutti i beni immobili che costituiscono il patrimonio sociale unitario dell’Unione devono essere intestati a “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus APS”, che ne assicurerà una gestione omogenea, unitaria ed efficace a tutto vantaggio delle strutture territoriali dove insistono i beni, anche in base a princìpi di reciproca solidarietà tra le Sezioni.

2. L’amministrazione dei beni immobili, di norma, è attribuita alla struttura che li utilizza o ne ha la disponibilità.

3. I dati completi dei beni di cui al comma 1 sono contenuti in un apposito repertorio tenuto dagli uffici della Sede Nazionale da allegare allo stato patrimoniale secondo quanto disposto dal Regolamento amministrativo-contabile e finanziario. L’elenco è aggiornato periodicamente e, a tale fine, in relazione a ciascun immobile, la struttura territoriale che ne abbia la gestione è tenuta a comunicare alla Sede Nazionale ogni informazione rilevante in relazione alla gestione, custodia, identificazione catastale e manutenzione a qualsiasi titolo, entro il termine di quindici giorni da avvenute modificazioni e variazioni.

4. Le spese di trasferimento degli immobili, le spese condominiali di natura straordinaria, i tributi statali, nonché ogni altra spesa inerente ad interventi imposti dall’autorità sono a carico del bilancio della Sede Nazionale.

5. Le spese di manutenzione e gestione ordinaria degli immobili, nonché i tributi locali, sono a carico della struttura che ne esercita l’amministrazione.

6. Per gli interventi di manutenzione straordinaria la struttura che ne esercita l’amministrazione inoltrerà specifica richiesta motivata alla Direzione Nazionale che provvederà a valutarli e, ove ritenuto, ad autorizzarli e a ripartire le relative spese anche in base alla destinazione d’uso dell’immobile, come meglio specificato nel Regolamento amministrativo-contabile e finanziario.

7. Per una gestione efficiente del patrimonio immobiliare, la Direzione Nazionale istituisce un apposito fondo unico nazionale, anche con risorse a valere sugli immobili amministrati.

8. Le Sezioni territoriali che si trovino in situazioni di particolari e documentate difficoltà possono chiedere alle altre strutture l’aiuto e i mezzi necessari per adempiere alla loro funzioni. È consentito attivare il principio di solidarietà: a) per la gestione di servizi, come ad esempio la contabilità, l’assistenza scolastica, ecc.; b) per questioni economiche per far fronte a spese impreviste. La richiesta documentata e motivata va presentata al Consiglio Regionale che, dopo aver effettuato le opportune valutazioni e verifiche, decide al riguardo o la trasmette con proprio parere alla Presidenza Nazionale.

9. Ogni iniziativa di carattere economico e di raccolta fondi deve essere svolta in modo da non ledere l’immagine del cieco e la dignità e il prestigio dell’Unione. Essa inoltre non deve esorbitare dall’ambito territoriale di competenza, salvo autorizzazione, rispettivamente, della Direzione Regionale o della Direzione Nazionale ai sensi delle norme statutarie e regolamentari.

10. In ottemperanza all’art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 117 del 2017 e ss. mm. ii., ogni iniziativa di raccolta fondi dell’UICI, in qualunque forma organizzata anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida che saranno adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

ART. 11

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL’ORGANO DI CONTROLLO E DELL’ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L’Organo di controllo della struttura nazionale è istituito ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii. nella composizione collegiale di tre membri ed è nominato dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione nella quale vengono identificati, su proposta del Presidente Nazionale, i due componenti la cui designazione è di competenza dell’Unione. La predetta deliberazione, che ha efficacia immediata, sarà automaticamente integrata con l’individuazione del terzo componente, allorché lo stesso sarà stato indicato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 95, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

2. L’Organo di controllo esercita anche il controllo contabile nei casi previsti dal comma 6 del predetto art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., la cui verificazione determina, altresì, l’integrale assorbimento delle funzioni del Collegio Centrale dei Sindaci.

3. L’Organo di controllo delle strutture regionali e territoriali viene istituito qualora siano superati i limiti di cui all’art. 30, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

4. Le competenze dell’Organo di controllo previsto dai commi 1 e 2 del presente art. 11 sono disciplinate dal Regolamento Generale e dal Regolamento amministrativo-contabile e finanziario, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30, comma 7, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii. Viene riconosciuta ad almeno un decimo degli associati la facoltà di agire ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile, nonché di denunciare i fatti ritenuti censurabili all’Organo di Controllo il quale ne terrà conto nella propria relazione. Se la denuncia è presentata da almeno un ventesimo degli associati, l’Organo di Controllo deve agire ai sensi dell’art. 2408, secondo comma, del codice civile.

5. Nei casi previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii. e salvo quanto previsto dall’articolo 30, comma 6 del medesimo Decreto, è nominato un Organo di revisione legale dei conti da parte, rispettivamente, del Consiglio Regionale e del Consiglio Sezionale, scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, del codice civile.

6. Le Sezioni territoriali in possesso dei requisiti per l’adozione della contabilità semplificata secondo quanto previsto nel Regolamento per la gestione finanziaria, hanno facoltà di non procedere alla nomina dell’Organo di revisione legale dei conti, sempre che non siano superati i limiti previsti dall’art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

7. L’Organo di Controllo, ove costituito, tra l’altro:

  1. verifica la gestione economica e finanziaria e ispeziona almeno ogni tre mesi i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale;
  2. al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio che lo ha nominato la relazione sul Bilancio Consuntivo ed esprime parere sul budget previsionale.

 

ART. 11 (R)

COMPETENZE DELL’ORGANO DI CONTROLLO

E DELL’ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

1. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

2. L’Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss. mm. ii.

3. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti il Consiglio Nazionale e a tutti gli uffici della struttura nazionale notizie sull’andamento delle attività generali e specifiche.

4. L’organo di revisione legale dei conti, ove nominato, opera in collaborazione con gli uffici amministrativi delle strutture territoriali UICI, verificando la gestione economica e finanziaria degli organi, ispezionando con regolarità i libri e i documenti contabili-amministrativi e lo stato di cassa, redigendone apposito verbale.

7. Al termine di ogni esercizio l’organo di revisione legale dei conti, ove nominato, presenta al Consiglio Regionale e al Consiglio Sezionale la relazione sul bilancio consuntivo e sul bilancio sociale ed esprime parere sul bilancio preventivo.

 

ART. 12

ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE

1. Le strutture regionali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS corrispondono al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale, secondo il quadro organizzativo definito dal Consiglio Nazionale anche sulla base delle esigenze funzionali delle strutture territoriali. Gli Organi regionali hanno sede nel capoluogo di Regione, salvo diversa determinazione del Consiglio Nazionale.

 

ART. 12 (R)

ORGANIZZAZIONE REGIONALE:

SPESE PER LA SEDE REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale partecipa alle spese per la gestione dei locali della Sezione presso la quale abbia la propria sede, secondo modalità concordate con la Sezione medesima.

2. La Direzione Nazionale ha facoltà di autorizzare il Consiglio Regionale a stabilire la propria sede in città e luogo diversi da quello della Sezione del capoluogo di Regione, quando se ne ravvisi una motivata necessità.

 

ART. 13

IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale è il rappresentante dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS nel territorio regionale e ha la direzione dell’attività associativa svolta in tale ambito, ove esercita le funzioni di rappresentanza legale dell’Unione, con tutti i poteri a essa connessi, secondo forme e modalità di conferimento da parte del Presidente Nazionale all’atto dell’assunzione della carica, come definite nel Regolamento Generale.

2. Il Presidente Regionale inoltre:

  1. convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Direzione Regionale, dando attuazione ai relativi deliberati;
  2. firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio Regionale, esclusi gli atti di cui all’art. 8, comma 5, lett. m);
  3. promuove autonomamente procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Regionale e il Consiglio Regionale nella prima riunione utile;
  4. promuove e resiste in giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio Regionale e su specifica preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. n);
  5. adotta, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza della Direzione Regionale soggette a ratifica.

3. Il Vice Presidente Regionale sostituisce il Presidente Regionale in caso di assenza o impedimento. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente Regionale provvede a indire una nuova elezione nelle modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

 

ART. 13 (R)

IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Nazionale conferisce al Presidente e al Vice Presidente Regionale i poteri di cui all’art. 13, comma 1, dello Statuto, mediante procura nella quale venga esplicitata una delega in relazione alle seguenti tipologie di compiti e/o attività:

  • rappresentare l’Unione avanti a qualsiasi istituzione, Associazione, Consorzio, etc. avente corrispondente carattere territoriale;
  • adottare provvedimenti di carattere organizzativo, individuando funzioni, attribuendo responsabilità, conferendo e/o revocando i conseguenti poteri, nominando i relativi procuratori speciali;
  • sottoscrivere mezzi di pagamento o incasso di somme relative all’attività istituzionale di ogni specie, fino a un milione di Euro per ogni operazione, anche se frazionata, anche per l’utilizzo di crediti bancari; le operazioni eccedenti tale importo dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione Nazionale;
  • intimare atti di costituzione in mora e far elevare atti di protesto cambiario, nonché dar corso a procedure coattive verso i debitori dell’Unione, conferendo i necessari e opportuni mandati;
  • richiedere, fino all’importo di Euro 100.000,00 per ogni operazione anche se frazionata, nell’interesse dell’Unione, fideiussioni e controgaranzie a Istituti finanziari, di credito e assicurativi; le operazioni eccedenti tale importo dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione Nazionale;
  • assumere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, impegni commerciali di acquisto e vendita di prodotti e servizi, anche mediante la partecipazione a bandi, gare e/o appalti e, di conseguenza, compiere e stipulare atti e contratti di ogni tipologia, con tutte le clausole ritenute opportune, compresa la clausola compromissoria; la stipula di eventuali contratti di consulenza di valore imponibile superiore a 20.000,00 Euro dovrà comunque essere preventivamente autorizzata con delibera della Direzione Regionale;
  • a eccezione dei mutui bancari a medio e lungo termine per i quali è sempre necessaria autorizzazione della Direzione Nazionale, stipulare, modificare e risolvere con istituti finanziari e di credito contratti di qualsiasi specie nelle varie forme ricorrenti sul mercato monetario e finanziario fino all’importo di Euro 200.000,00 per ogni operazione anche se frazionata, ivi compresi quelli bancari e, in particolare, quelli di conto corrente, potendo operare sui conti correnti bancari dell’Unione, con facoltà di depositare e prelevare somme sugli stessi, sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su concessioni di credito;
  • compiere presso le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli uffici pubblici tutti gli atti e le operazioni necessarie per ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni in genere, stipulando i relativi atti definitivi;
  • eseguire pagamenti di imposte, di tasse e di contributi previdenziali e assistenziali scaturenti dalle dichiarazioni fiscali e previdenziali dell’Unione dovute sia direttamente che quale sostituto d’imposta;
  • iscrivere e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio dell’Unione; acconsentire a cancellazioni e restrizioni di ipoteca a carico di terzi e a beneficio dell’Unione per estinzione e riduzione dell’obbligazione; rinunciare a ipoteche e a surroghe ipotecarie, anche legali, e compiere qualsiasi altra operazione ipotecaria, sempre a carico di terzi e a beneficio dell’Unione, manlevando i Conservatori dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità;
  • provvedere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, alla riscossione, allo svincolo e al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che, per qualsiasi causale o titolo, siano ad essa dovuti da qualsiasi ente pubblico o privato;
  • provvedere all’emissione dei mandati che siano già stati emessi o che saranno da emettersi, senza limitazione di tempo, a favore dell’Unione per qualsiasi somma di capitale o per interessi ad essa dovuti, sia in liquidazione dei depositi fatti, che per ogni altra causale o titolo;
  • sottoscrivere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, le condizioni di polizza, le liquidazioni di danni e indennità, senza limiti di importo, nonché le relative quietanze;
  • sottoscrivere i documenti relativi alle cc.dd. conformità aziendali secondo le normative di riferimento.

2. Il Presidente Regionale firma, nelle forme previste dal Regolamento amministrativo-contabile e finanziario, i documenti contabili insieme al Consigliere Delegato.

 

ART. 14

IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è costituito dai Presidenti delle Sezioni territoriali, quali componenti di diritto, e dai componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni, in numero di uno per ogni Sezione fino a mille soci; due per ogni Sezione fino a duemila soci; tre per ogni Sezione oltre i duemila soci.

2. Il Consiglio delle Regioni in cui esistono solo due Sezioni territoriali è composto dai Presidenti delle Sezioni territoriali, componenti di diritto, e dai componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni, in numero di due per ogni Sezione; la Sezione con il maggior numero di soci elegge un Consigliere Regionale aggiuntivo.

3. Nella Regione Valle D’Aosta e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento, gli Organi Sezionali svolgono anche la funzione di Organi regionali e i Presidenti Sezionali sono componenti di diritto del Consiglio Nazionale.

4. Il Consiglio Regionale rappresenta e tutela gli interessi delle persone cieche e ipovedenti nell’ambito del territorio regionale e a tale scopo coordina le attività delle Sezioni territoriali sulla base delle risoluzioni di indirizzo di politica associativa approvate dal Congresso e dagli altri Organi associativi competenti.

5. Il Consiglio Regionale si riunisce almeno quattro volte l’anno, ovvero ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Regionale, ovvero lo richieda il Presidente Nazionale o la Direzione Nazionale.

6. Il Consiglio Regionale inoltre:

  1. elegge il Presidente Regionale fra i propri componenti di provenienza elettiva;
  2. nomina tra i propri componenti, su proposta del Presidente Regionale, la Direzione Regionale secondo quanto stabilito dall’art. 15;
  3. nomina, quando previsto, l’Organo di controllo e l’Organo di revisione legale dei conti;
  4. vota la sfiducia al Presidente Regionale e alla Direzione Regionale, su mozione presentata da almeno un terzo e approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio. L’approvazione della mozione comporta la decadenza dell’Organo sfiduciato;
  5. delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura regionale in modo da comprenderne ogni fase, dall’assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa;
  6. approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività svolta e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e il budget previsionale dell’esercizio successivo, nonché il bilancio sociale a norma dell’art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm.;
  7. propone al Consiglio Nazionale la costituzione e la soppressione delle Sezioni territoriali nell’ambito del territorio di propria competenza, così come ogni altra modifica all’assetto organizzativo o alle funzioni amministrative e contabili del proprio territorio, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, comma 5, del presente Statuto;
  8. costituisce, su proposta del Presidente Regionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello regionale, i cui coordinatori sono invitati alle riunioni del Consiglio Regionale;
  9. ha facoltà di istituire Organi di Amministrazione o comitati e gestioni speciali per la gestione di specifiche attività dell’UICI a livello regionale, stabilendone le norme di funzionamento;
  10. ha facoltà di costituire, con motivata deliberazione, uno o più patrimoni destinati a uno specifico scopo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile;
  11. convoca, almeno una volta l’anno, l’Assemblea regionale dei quadri dirigenti, costituita dai Consiglieri Regionali e dai Consiglieri delle Sezioni territoriali di pertinenza, per esprimere pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa in ambito regionale;
  12. ratifica le deliberazioni d’urgenza adottate dalla Direzione Regionale;
  13. delibera l’eventuale richiesta di convocazione in via straordinaria del Congresso.

 

ART. 14 (R)

COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE,

ASSEMBLEA REGIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI

1. La riunione di insediamento del Consiglio Regionale avviene entro venti giorni dal completamento della sua composizione. Tale riunione, e le eventuali successive fino all’avvenuta elezione del Presidente, sono convocate dal Presidente uscente e presiedute dal Consigliere Regionale più anziano di iscrizione all’Unione, o, a parità di anzianità di iscrizione, dal più anziano di età. Nell’avviso di convocazione vanno indicate al primo punto dell’ordine del giorno la verifica dei poteri, al secondo punto l’elezione del Presidente Regionale e al terzo l’elezione della Direzione Regionale.

2. Le elezioni di cui al comma precedente sono effettuate separatamente a scrutinio segreto, secondo l’ordine seguente: Presidente Regionale, Direzione Regionale.

3. Il Consiglio Regionale si riunisce, in via ordinaria, quattro volte l’anno ed è convocato dal Presidente Regionale con avviso scritto almeno cinque giorni prima. In caso d’urgenza la convocazione può essere effettuata almeno quarantotto ore prima.

4. Il Consiglio è convocato in via straordinaria:

  1. ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Regionale;
  2. su richiesta della maggioranza della Direzione Regionale;
  3. su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;
  4. su richiesta del Presidente Nazionale;
  5. in caso si debba procedere alla elezione integrativa dei componenti la Direzione Regionale ai sensi dell’art. 15, comma 1, del presente Regolamento, ovvero per sostituire l’organo in caso di decadenza prevista dal successivo art. 15, comma 2.

5. Nei casi indicati alle lettere b), c) e d) del comma precedente i richiedenti devono comunicare in tempo utile l’ordine del giorno al Presidente Regionale, in modo da consentirgli di convocare il Consiglio con le modalità e nei termini previsti nel presente articolo.

6. Oltre all’avviso di convocazione vengono resi disponibili su cloud dedicato, anche con atti separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno.

7. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni i soci sostenitori e rappresentanti di Enti o Organismi, nonché i coordinatori dei gruppi di lavoro operanti a livello regionale.

8. Ferma restando la competenza del Consiglio Regionale, gli organi sezionali possono stabilire rapporti con gli organi dell’Ente Regione per la trattazione di questioni concernenti esclusivamente il proprio ambito territoriale: in tal caso, il Presidente Sezionale è tenuto a informare preventivamente il Presidente Regionale.

9. Alle sedute del Consiglio Regionale sono invitati i Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso che risultino iscritti in una delle Sezioni comprese nel territorio di competenza del Consiglio Regionale. Le relative spese sono a carico del Consiglio Regionale.

10. Al fine di consentire al Presidente Nazionale o a un suo delegato, di partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, del presente Regolamento, l’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno è inviato contestualmente anche al Presidente Nazionale.

11. Più Consigli Regionali possono realizzare progetti interregionali, previa autorizzazione della Direzione Nazionale.

12. L’Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti è composta dai componenti il Consiglio Regionale e dai componenti i Consigli delle Sezioni territoriali presenti sul territorio regionale e si riunisce almeno una volta l’anno. Alle riunioni sono invitati i Consiglieri Nazionali eletti del territorio, i Coordinatori dei gruppi di lavoro e dei Comitati. L’Assemblea esprime pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa in ambito regionale.

 

ART. 15

LA DIREZIONE REGIONALE

1. La Direzione Regionale è costituita:

  • dal Presidente Regionale
  • da due componenti nelle Regioni che contano fino a sei Sezioni, di cui almeno il 50 per cento di provenienza elettiva;
  • da quattro componenti nelle Regioni che contano più di sei Sezioni, di cui almeno il 50 per cento di provenienza elettiva.

2. In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, i componenti della Direzione Regionale vengono sostituiti con le modalità previste dall’art. 14, comma 5, lett. b) del presente Statuto e dal Regolamento Generale.

3. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei componenti determinano la decadenza dell’intera Direzione Regionale, che dovrà essere ricostituita, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5, lett. b) del presente Statuto.

4. La Direzione Regionale è convocata dal Presidente Regionale almeno sei volte l’anno e ogniqualvolta egli lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

5. La Direzione Regionale:

  1. su proposta del Presidente Regionale, nomina fra i propri componenti di provenienza elettiva il Vice Presidente Regionale e fra tutti i propri componenti il Consigliere Delegato Regionale;
  2. attua le deliberazioni del Consiglio Regionale;
  3. propone al Consiglio Regionale la nomina e la revoca, con effetto immediato, del Segretario Regionale;
  4. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS in seno a tutti gli organismi e commissioni di competenza degli Organi regionali e indica alla Direzione Nazionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell’UICI in organismi che operano nella regione, la cui nomina è di competenza degli Organi nazionali;
  5. esamina per ciascun esercizio il budget previsionale, le sue eventuali variazioni e il Bilancio Consuntivo, nonché il bilancio sociale a norma dell’art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., proponendone l’approvazione al Consiglio Regionale;
  6. nomina i Commissari Straordinari e i Commissari ad Acta presso le Sezioni territoriali;
  7. esercita il controllo amministrativo su tutte le strutture territoriali, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria e adotta i provvedimenti conseguenti;
  8. autorizza l’accettazione con beneficio d’inventario di lasciti mortis causa, donazioni ed altri atti di liberalità destinati al Consiglio Regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione Nazionale, salvo per quelli di modica entità, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale;
  9. delibera sugli argomenti che non sono espressamente riservati alla competenza del Consiglio Regionale;
  10. in caso di urgenza adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Regionale, soggette a ratifica.

 

ART. 15 (R)

COMPETENZE DELLA DIREZIONE REGIONALE

1. L’elezione integrativa di cui all’art. 15, comma 2, dello Statuto è compiuta, su proposta del Presidente Regionale, dal Consiglio Regionale in seduta appositamente convocata.

2. Nel caso di decadenza della Direzione Regionale, ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto, il Presidente Regionale convoca tempestivamente il Consiglio Regionale in seduta straordinaria per il rinnovo dell’organo decaduto.

3. Per le modalità di convocazione e di funzionamento della Direzione Regionale si applicano le disposizioni previste per la Direzione Nazionale all’art. 8 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

4. Il controllo di cui alla lett. g) dell’art. 15 dello Statuto è effettuato, previa motivata deliberazione della Direzione, dal Presidente Regionale o da un suo delegato. Il Presidente Sezionale interessato è tenuto a collaborare alla verifica.

5. Il Presidente Regionale, o un suo delegato, riferisce le risultanze della verifica alla Direzione Regionale per l’adozione degli eventuali provvedimenti.

6. La Direzione Regionale ha facoltà di chiedere al Presidente Sezionale di convocare il Consiglio della Sezione in seduta straordinaria. Nella richiesta vengono indicati gli argomenti da porre all’ordine del giorno e il termine entro il quale il Consiglio Sezionale dovrà essere convocato.

7. La Direzione Regionale ha facoltà di chiedere ai Presidenti Sezionali che siano iscritti argomenti specifici all’ordine del giorno delle Assemblee e dei Consigli Sezionali.

8. I rappresentanti designati dalla Direzione Regionale riferiscono al Presidente Regionale sullo svolgimento del proprio mandato, di norma due volte ogni anno e, comunque, tutte le volte che nell’ambito dell’amministrazione di cui fanno parte insorgano questioni di particolare interesse per l’Unione, o quando il Consiglio Regionale o la Direzione Regionale ne facciano richiesta.

9. La Direzione Regionale scioglie i Consigli delle Sezioni territoriali quando sussistono gravi irregolarità di natura amministrativa e politico-amministrativa.

10. Nel caso previsto dal comma precedente la Direzione Regionale nomina un Commissario Straordinario, al quale si applicano le norme previste dall’art. 8 del presente Regolamento. Per le Sezioni di nuova istituzione è nominato un Commissario Straordinario ad hoc.

11. La Direzione Regionale ha facoltà di nominare Commissari ad acta presso le Sezioni territoriali nei casi e con le modalità previsti dal medesimo art. 8 del presente Regolamento.

12. La Direzione Regionale può costituire Commissioni di lavoro inerenti alle diverse finalità associative; nominare Comitati tecnici i cui componenti possono essere designati da Assemblee di base; istituire strutture operative regionali per il conseguimento di particolari obiettivi statutari; organizzare convegni nell’ambito regionale.

13. La Direzione Regionale nomina rappresentanti regionali nei Comitati Nazionali, su designazione delle Assemblee di base.

 

ART. 16

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. La Sezione territoriale è il nucleo organizzativo fondamentale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS. Essa ha autonomia di iniziativa nel proprio ambito territoriale per l’attuazione delle finalità associative.

2. La sede e la estensione territoriale sono definite dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Regionale competente per territorio o della Direzione Nazionale, a eccezione delle città metropolitane e di Roma Capitale, le quali hanno la propria sede nella città stessa.

 

 

ART. 17

L’ASSEMBLEA DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. L’Assemblea dei soci della Sezione territoriale si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il 30 aprile e in via straordinaria:

  1. per eleggere, in caso di vacanza, il Consiglio della Sezione e/o i Consiglieri Regionali di pertinenza;
  2. per eleggere i delegati al Congresso straordinario;
  3. quando il Consiglio della Sezione territoriale lo ritenga necessario;
  4. quando un decimo dei soci effettivi in regola con l’iscrizione alla Sezione territoriale ne faccia richiesta scritta.

2. Le modalità di partecipazione e lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea dei soci della Sezione territoriale sono disciplinati dal Regolamento Generale.

3. L’Assemblea dei soci:

  1. elegge a scrutinio palese il Presidente e il Vice Presidente dell’Assemblea, tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di cui due, ove necessario, non vedenti o ipovedenti a conoscenza del sistema Braille;
  2. elegge i componenti del Consiglio della Sezione territoriale nella seguente misura:
  3. cinque componenti nelle Sezioni fino a trecento soci;
  4. sette componenti nelle Sezioni fino a ottocento soci;
  5. nove componenti nelle Sezioni fino a milletrecento soci;
  6. undici componenti nelle Sezioni con oltre milletrecento soci.
  7. elegge i delegati al Congresso nella seguente misura:
  8. un delegato per le Sezioni fino a quattrocento soci;
  9. un delegato ogni quattrocento soci o frazioni superiori a duecento, per le Sezioni oltre quattrocento soci;
  10. approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull’attività svolta e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, nonché il bilancio sociale a norma dell’art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;
  11. vota la sfiducia al Consiglio della Sezione territoriale su mozione proposta da almeno un decimo dei soci aventi titolo a partecipare all’Assemblea. L’approvazione della mozione da parte della maggioranza dei presenti comporta la decadenza automatica del Consiglio della Sezione territoriale.

 

ART. 17 (R)

ASSEMBLEA DELLA SEZIONE TERRITORIALE:

AVVISO DI CONVOCAZIONE, DIRITTO DI PARTECIPAZIONE, COMPETENZE, COMPITI DEL PRESIDENTE, SOSPENSIONE

1. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea con tutte le prerogative e i diritti di elettorato attivo e passivo soltanto i soci iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa alla data di svolgimento della stessa.

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione territoriale ed è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. L’Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno da inviare a tutti i soci, anche se non in regola con l’iscrizione, almeno venti giorni prima della data di svolgimento. La seconda convocazione può avere luogo dopo un’ora dalla prima.

4. Le date di svolgimento delle Assemblee sezionali dovranno essere coordinate con il Presidente Regionale competente per territorio. Nel caso in cui l’Assemblea debba procedere a elezioni di cariche associative, dovrà esserne diramata comunicazione con mezzi idonei almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento, salva successiva convocazione formale nei tempi previsti dal comma precedente.

5. Con atti separati saranno resi disponibili prima dell’Assemblea la relazione sull’attività svolta e una descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative al Bilancio consuntivo, nonché la relazione programmatica e una descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative al budget previsionale. 

6. La convocazione e la documentazione inerente all’ordine del giorno dell’Assemblea, ivi compresa quella di natura amministrativo-contabile e la relazione sull’attività svolta o in programma, saranno pubblicate sul sito web sezionale in formato accessibile e saranno rese disponibili a tutti i soci presso la Sezione con modalità e in orari stabiliti dalla Presidenza Sezionale.

7. La data dell’Assemblea Sezionale ordinaria è stabilita dal Consiglio Sezionale o dall’Ufficio di Presidenza, su delega del Consiglio stesso.

8. Partecipano all’Assemblea, con i diritti di cui all’art. 3 dello Statuto, i soci effettivi e tutori che siano in regola con il tesseramento in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 3 del presente Regolamento, nonché i nuovi soci che risultino regolarmente iscritti alla data di svolgimento dell’Assemblea stessa. Possono, altresì, presenziare ai lavori assembleari i soci sostenitori e onorari, ai quali viene esteso l’avviso di convocazione dell’Assemblea. Hanno facoltà di presenziare, senza diritto di voto e di parola, anche i soci non in regola con il pagamento della quota associativa.

9. Il Presidente Nazionale o un suo delegato, il Presidente Regionale o un suo delegato, hanno facoltà di intervenire all’Assemblea e di prendere la parola.

10. La Sezione, nei limiti del proprio bilancio, facilita la partecipazione dei soci all’Assemblea.

12. Il Presidente Sezionale apre i lavori assembleari, certificando, sotto la propria responsabilità, l’elenco degli aventi diritto al voto in base alla documentazione agli atti della Sezione. La conta dei voti per l’elezione del Presidente dell’Assemblea viene eseguita da tre persone vedenti designate dal Presidente Sezionale.

13. Il Presidente dell’Assemblea:

  • nomina il Segretario dell’Assemblea;
  • dirige i lavori assembleari;
  • dirime eventuali controversie assembleari;
  • vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali;
  • proclama gli eletti;
  • fa redigere in triplice copia il verbale dei lavori assembleari, non soggetto ad ulteriori atti di approvazione, sotto la sua responsabilità e sulla base di fac simile unico prodotto e reso disponibile dalla Sede Nazionale, sottoscrivendolo in ogni copia unitamente al segretario. Delle tre copie del verbale la prima resterà agli atti della Sezione, la seconda dovrà essere rimessa alla Presidenza Nazionale e la terza al Presidente Regionale competente per territorio. Analogo fac simile unico sarà prodotto dalla Sede Nazionale per la redazione di eventuali ordini del giorno.

14. Qualora l’Assemblea debba essere sospesa per gravi motivi, i lavori saranno rinviati a data da stabilirsi da parte del Presidente dell’Assemblea, o, se questi non è ancora stato eletto, dal Presidente Sezionale. La nuova data dovrà essere fissata d’intesa con il Presidente Regionale.

 

ART. 18

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Presidente della Sezione territoriale è il rappresentante dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS nel territorio di pertinenza della Sezione territoriale e ha la direzione dell’attività associativa svolta in tale ambito, ove esercita le funzioni di rappresentanza legale dell’Unione, con tutti i poteri a essa connessi, secondo forme e modalità di conferimento da parte del Presidente Nazionale all’atto dell’assunzione della carica, come definito nel Regolamento Generale.

2. Il Presidente della Sezione territoriale inoltre:

  1. convoca e presiede il Consiglio della Sezione territoriale;
  2. attua i deliberati del Consiglio della Sezione territoriale;
  3. firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti la Sezione territoriale, esclusi gli atti di cui all’art. 8, comma 5, lett. m);
  4. promuove autonomamente procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale, il Consiglio Regionale e il Consiglio della Sezione territoriale;
  5. promuove e resiste in giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio della Sezione territoriale e su specifica preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale ai sensi dell’art. 8, comma 5 lett. n);
  6. adotta, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio della Sezione territoriale, soggette a ratifica.

3. Il Vice Presidente della Sezione territoriale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente provvede a indire una nuova elezione nelle modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

 

ART. 18 (R)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Presidente Nazionale conferisce al Presidente e al Vice Presidente Sezionale i poteri di cui all’art. 18, comma 1, dello Statuto mediante procura, nella quale venga esplicitata una delega in relazione alle seguenti tipologie di compiti e/o attività:

  • rappresentare l’Unione avanti a qualsiasi Istituzione, Associazione, Consorzio, etc. avente corrispondente carattere territoriale;
  • adottare provvedimenti di carattere organizzativo, individuando funzioni, attribuendo responsabilità, conferendo e/o revocando i conseguenti poteri, nominando i relativi procuratori speciali;
  • sottoscrivere mezzi di pagamento o incasso di somme relative all’attività istituzionale di ogni specie, fino a un massimo di 500.000,00 Euro per ogni operazione anche se frazionata, anche per l’utilizzo di crediti bancari. Operazioni eccedenti tale importo dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione Regionale;
  • intimare atti di costituzione in mora e far elevare atti di protesto cambiario, nonché dar corso a procedure coattive verso i debitori dell’Unione, conferendo i necessari e opportuni mandati;
  • richiedere, fino all’importo di 100.000,00 Euro per ogni operazione anche se frazionata, nell’interesse dell’Unione, fideiussioni e controgaranzie a Istituti finanziari, di credito e assicurativi. Operazioni eccedenti tale importo dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione Regionale;
  • assumere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, impegni commerciali di acquisto e vendita di prodotti e servizi, anche mediante la partecipazione a bandi, gare e/o appalti e, di conseguenza, compiere e stipulare atti e contratti di ogni tipologia, con tutte le clausole ritenute opportune, compresa la clausola compromissoria. La stipula di eventuali contratti di consulenza e di contratti di locazione dei beni immobili siti nel territorio di competenza e soggetti alla gestione della Sezione di valore imponibile superiore a 15.000,00 Euro dovrà comunque essere preventivamente autorizzata con delibera del Consiglio Sezionale;
  • a eccezione dei mutui bancari a medio e lungo termine per i quali è necessaria l’autorizzazione della Direzione Nazionale, stipulare, modificare e risolvere con istituti finanziari e di credito contratti di qualsiasi specie nelle varie forme ricorrenti sul mercato monetario e finanziario fino all’importo di Euro 250.000,00 per ogni operazione anche se frazionata, ivi compresi quelli bancari e, in particolare, quelli di conto corrente, potendo operare sui conti correnti bancari dell’Unione, con facoltà di depositare e prelevare somme sugli stessi, sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su concessioni di credito;
  • compiere presso le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli uffici pubblici tutti gli atti e le operazioni necessarie per ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni in genere, stipulando i relativi atti definitivi;
  • eseguire pagamenti di imposte, di tasse e di contributi previdenziali e assistenziali scaturenti dalle dichiarazioni fiscali e previdenziali dell’Unione dovute sia direttamente che quale sostituto d’imposta;
  • iscrivere e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio dell’Unione; acconsentire a cancellazioni e restrizioni di ipoteca a carico di terzi e a beneficio dell’Unione per estinzione e riduzione dell’obbligazione; rinunciare a ipoteche e a surroghe ipotecarie, anche legali, e compiere qualsiasi altra operazione ipotecaria, sempre a carico di terzi e a beneficio dell’Unione, manlevando i Conservatori dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità;
  • provvedere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, alla riscossione, allo svincolo e al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che, per qualsiasi causale o titolo, siano ad essa dovuti da qualsiasi ente pubblico o privato;
  • provvedere all’emissione dei mandati che siano già stati emessi o che saranno da emettersi, senza limitazione di tempo, a favore dell’Unione per qualsiasi somma di capitale o per interessi a essa dovuti, sia in liquidazione dei depositi fatti, che per ogni altra causale o titolo;
  • sottoscrivere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione, le condizioni di polizza, le liquidazioni di danni e indennità, senza limiti di importo, nonché le relative quietanze;
  • sottoscrivere i documenti relativi alle cc.dd. conformità aziendali secondo le normative di riferimento.

2. Entro dieci giorni dalle avvenute elezioni, il Presidente Sezionale comunica al Presidente Nazionale e al Presidente Regionale il risultato delle elezioni generali o parziali delle cariche sociali sezionali, nonché dati anagrafici, qualifiche e recapiti completi di tutti gli eletti.

3. Il Presidente Sezionale firma i documenti contabili insieme al Consigliere Delegato nelle forme previste dal Regolamento amministrativo-contabile e finanziario.

 

ART. 19

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Consiglio della Sezione territoriale si riunisce almeno quattro volte all’anno, nonché, in via straordinaria, quando lo richiedano il Presidente Nazionale, la Direzione Nazionale, il Presidente Regionale, la Direzione Regionale, o almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Il Consiglio della Sezione territoriale:

  1. elegge tra i propri componenti il Presidente della Sezione territoriale, il Vice Presidente Sezionale e il Consigliere Delegato sezionale che, nelle Sezioni territoriali con almeno 7 Consiglieri, costituiscono l’Ufficio di Presidenza Sezionale, che collabora con il Presidente e il Consiglio della Sezione territoriale per l’espletamento delle proprie competenze con le modalità previste nel Regolamento Generale;
  2. vota la sfiducia al Presidente Sezionale, al Vicepresidente Sezionale o al Consigliere Delegato sezionale, su mozione presentata da almeno un terzo e approvata dalla maggioranza dei consiglieri. L’approvazione della mozione comporta la decadenza immediata dalla carica dell’Organo sfiduciato;
  3. è responsabile dell’attività associativa della Sezione territoriale e promuove ogni iniziativa in favore delle persone cieche e ipovedenti nell’ambito del proprio territorio. Iniziative esorbitanti dal territorio sezionale vanno preventivamente autorizzate dal Consiglio Regionale o dalla Direzione Nazionale, a seconda delle rispettive competenze;
  4. predispone annualmente la relazione sull’attività svolta e la relazione programmatica;
  5. approva il budget previsionale dell’esercizio dell’anno successivo e propone all’Assemblea sezionale l’approvazione della relazione, del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio sociale a norma dell’art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;
  6. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell’UICI in seno agli organismi e commissioni di competenza degli Organi sezionali. Indica al Consiglio Regionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell’UICI in organismi che operano nel territorio della Sezione, la cui nomina è di competenza degli Organi regionali;
  7. nomina referenti comunali e territoriali;
  8. ha facoltà di istituire Organi di Amministrazione, comitati e gestioni speciali, per la gestione di specifiche attività, stabilendone le regole di funzionamento;
  9. delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura sezionale in modo da comprenderne ogni fase, dall’assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa;
  10. su proposta del Presidente della Sezione territoriale, nomina l’Organo di controllo e l’Organo di revisione legale dei conti della Sezione, quando previsto dagli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;
  11. autorizza l’accettazione con beneficio d’inventario di lasciti mortis causa, donazioni e altri atti di liberalità destinati alla Sezione territoriale, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione Nazionale, salvo per quelli di modica entità, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale, ed emette parere vincolante per le alienazioni di beni immobili pervenuti per atti di liberalità o mortis causa;
  12. costituisce, su proposta del Presidente Sezionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello territoriale, i cui coordinatori sono invitati alle riunioni del Consiglio della Sezione territoriale;
  13. ha facoltà di costituire, con motivata deliberazione, uno o più patrimoni destinati a uno specifico scopo ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile;
  14. delibera su ogni argomento non espressamente riservato alla competenza dell’Assemblea.

 

ART. 19 (R)

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE TERRITORIALE:

CONVOCAZIONE, COMPETENZE, INSEDIAMENTO,

ELEZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA,

CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, ENTRATE,

SPESE, BILANCI E DOCUMENTI OBBLIGATORI

1. Nell’avviso di convocazione del Consiglio della Sezione territoriale, da diramare almeno cinque giorni prima e, in caso d’urgenza, almeno 48 ore prima, sono indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno dei lavori.

2. Oltre all’avviso di convocazione vengono resi disponibili, anche con atti separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all’ordine del giorno.

3. Nei casi di richiesta di convocazione del Consiglio della Sezione secondo quanto previsto dalle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 19 dello Statuto, i richiedenti devono comunicare in tempo utile l’ordine del giorno al Presidente Sezionale, in modo da consentirgli di convocare il Consiglio nei termini e con le modalità previste dal presente articolo.

4. Il Presidente ha facoltà di invitare soci sostenitori e rappresentanti di Enti o Organismi, nonché i Coordinatori dei gruppi di lavoro e dei Comitati del territorio di competenza.

5. Al fine di consentire al Presidente Nazionale, al Presidente Regionale, ai loro delegati, nonché ai Consiglieri Nazionali e Regionali soci della Sezione di partecipare alle riunioni del Consiglio Sezionale, l’avviso di convocazione viene inviato contestualmente anche a loro.

6. Il Consiglio della Sezione territoriale viene insediato entro quindici giorni dallo svolgimento dell’Assemblea Sezionale nel corso della quale è stato eletto.

7. Il Presidente Sezionale uscente convoca la riunione di insediamento del Consiglio Sezionale neo eletto nel termine di cui al comma precedente. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati: al primo punto all’ordine del giorno la verifica dei poteri, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del presente Regolamento e, al secondo punto, l’elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Consigliere delegato.

8. Fino alla elezione del Presidente Sezionale, la riunione di insediamento del Consiglio Sezionale è presieduta dal Consigliere Sezionale più anziano di iscrizione all’Unione, o, a parità di anzianità di iscrizione, da quello più anziano di età.

9. Le elezioni dell’Ufficio di Presidenza vengono effettuate separatamente per ciascuno dei suoi componenti con votazione segreta, secondo l’ordine seguente: Presidente, Vice-Presidente, Consigliere Delegato.

10. Il bilancio consuntivo e la relativa relazione, nonché il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge, vengono approvati dal Consiglio Sezionale almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea per essere sottoposti all’approvazione della stessa. Il budget previsionale e la relazione programmatica vengono predisposti e approvati dal Consiglio Sezionale. In conformità con quanto indicato nel Regolamento amministrativo-contabile e finanziario, dopo lo svolgimento dell’Assemblea, il Presidente Sezionale trasmette al Presidente Regionale i documenti finanziari corredati dal parere dell’Organo di revisione legale dei conti, quando costituito.

11. L’Ufficio di Presidenza, ove previsto, collabora con il Presidente nello svolgimento dei propri compiti.

 

ART. 20

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

1. Allo scopo di favorire e ampliare la partecipazione della base associativa, sono costituiti a livello territoriale commissioni o gruppi di lavoro tematici con funzione consultiva, conformemente a quanto stabilito nel presente Statuto e nel Regolamento Generale. Gli Organi regionali e sezionali devono coordinarsi con essi soprattutto per la redazione dei documenti programmatici.

2. I gruppi giovanili sono costituiti dai soci effettivi fino a trentacinque anni di età e dai minori rappresentati dai soci tutori e possono essere creati anche a livello intersezionale.

 

ART. 20 (R)

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO – NORME COMUNI

1. Per ogni Sezione è costituito un Comitato Sezionale Giovani, composto da soci effettivi eletti dai giovani appartenenti alla Sezione, in numero di tre nel caso in cui il Consiglio della Sezione sia composto da cinque o sette componenti, in numero di cinque, negli altri casi.

2. Su proposta delle Sezioni interessate e su determinazione del competente Consiglio Regionale, il Comitato può essere intersezionale; in tal caso il numero di componenti è rapportato al Consiglio Sezionale con il maggior numero di componenti.

3. Per ogni Consiglio Regionale è costituito un Comitato Regionale Giovani, composto da soci effettivi nominati in numero di uno da ciascun Comitato Sezionale o intersezionale.

4. È costituito un Comitato Nazionale Giovani, composto da sette soci effettivi eletti dai Coordinatori dei Comitati Giovanili Regionali in seduta comune.

5. Il Comitato Nazionale Giovani riunisce, almeno una volta l’anno, i Coordinatori dei Comitati Regionali Giovani per il coordinamento delle iniziative, così come i Coordinatori dei Comitati Regionali riuniscono almeno una volta l’anno i Coordinatori dei rispettivi Comitati sezionali o intersezionali.

6. Ogni Comitato elegge nel suo seno il Coordinatore.

7. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, relativamente ai Comitati Giovani, i soci effettivi di età inferiore a trentacinque anni.

8. Nell’ambito dei bilanci preventivi della Sede Nazionale, dei Consigli Regionali e dei Consigli Sezionali sono previsti specifici stanziamenti per il finanziamento delle iniziative a favore dei giovani.

9. Ai Comitati dei centralinisti telefonici e dei fisioterapisti, nonché agli altri Comitati istituiti dagli organi competenti ai sensi delle norme statutarie e regolamentari, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

10. In tutti i casi di cui al presente articolo si applica il principio secondo il quale per tutti i Comitati designati dalle Assemblee di base che non vengano eletti entro il termine perentorio di 150 giorni decorrenti dal rinnovo delle cariche associative, i relativi componenti verranno nominati direttamente dall’organo competente per territorio a livello regionale e a livello locale.

 

 

ART. 21

DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Gli Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS restano in carica cinque anni. Indipendentemente dalla data della loro elezione, essi si rinnovano comunque nell’anno di svolgimento del Congresso. I loro componenti sono rieleggibili, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Generale. Speciali deroghe possono essere concesse dalla Direzione Nazionale su richiesta motivata dell’Organo.

2. Fino al loro rinnovo, ove non diversamente disposto, gli Organi rimangono comunque in carica per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione. 

3. I componenti di qualsiasi Organo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS che compiano tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute dell’Organo cui appartengono decadono automaticamente dalla carica associativa ricoperta.

 

ART. 21 (R)

DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI, PROROGHE,

SOSTITUZIONI TEMPORANEE, RATIFICHE

1. Salvo diversa previsione dello Statuto, gli organi collegiali o monocratici dell’Unione restano in carica fino alla scadenza dell’organo che li ha eletti o nominati, il quale ha facoltà anche di procedere alla loro revoca che, nel caso, opera con effetto immediato e senza ulteriore formalità.

2. Gli organi scaduti restano comunque in carica, per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento dei nuovi organi.

3. In tutti i casi di assenza o impedimento, comunque determinati, le funzioni del Presidente di ciascun organo sono esercitate dal rispettivo Vice-Presidente.

4. Le delibere adottate in caso di urgenza sono sottoposte per la ratifica all’organo ordinariamente competente nella prima seduta utile.

5. I componenti di qualsiasi organo dell’UICI sono tenuti a far pervenire in tempo utile per la riunione, in nota indirizzata al Presidente dell’organo, la giustificazione della propria eventuale assenza, attestando per iscritto sotto la propria personale responsabilità le relative motivazioni che verranno valutate dall’Organo stesso. In mancanza, l’assenza sarà considerata ingiustificata.

 

ART. 22

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - CUMULO

DI CARICHE - DOVERI DEI TITOLARI DI CARICA -

SEGRETO DI UFFICIO – CONFLITTO DI INTERESSI

1. Il Presidente Nazionale e i componenti della Direzione Nazionale non possono ricoprire alcuna altra carica nell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS.

2. I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso non possono ricoprire la carica di Presidente o di Vice Presidente Regionale.

3. I Consiglieri regionali eletti dall’Assemblea dei soci non possono ricoprire le cariche di Presidente e Vice Presidente della Sezione territoriale.

4. I componenti dell’Organo di revisione legale dei conti a ogni livello e i componenti del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica nell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS. Per i componenti dell’Organo di controllo, a tutti i livelli, si applica l’art. 30, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

5. Tutte le cariche elettive degli Organi di cui all’art. 4 del presente Statuto sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, sia con le strutture territoriali di appartenenza, sia con quegli enti nei quali l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS è chiamata a nominare un numero di componenti pari o superiore alla maggioranza dell’Organo amministrativo, ma solo se dette nomine siano di competenza di quell’Organo.

6. I soggetti titolari delle cariche di cui al comma precedente possono svolgere prestazioni di lavoro autonomo e/o altre collaborazioni retribuite in favore sia di strutture dell’UICI sia degli altri enti di cui al comma precedente, previa autorizzazione dell’Organo di appartenenza e secondo criteri di pubblicità e trasparenza fissati dal Regolamento Generale.

7. Il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Presidenti Regionali e i Presidenti Sezionali non possono ricoprire la medesima carica per più di tre mandati completi consecutivi. Un mandato si intende completo quando il componente lo abbia ricoperto ininterrottamente per un tempo superiore alla metà dei giorni di durata statutaria dell’Organo.

8. Le incompatibilità tra cariche associative, fatta eccezione per il Presidente Nazionale, non operano nell’anno congressuale, fino al rinnovo degli Organi incompatibili.

9. Tutti i soggetti che ricoprono una qualunque carica associativa o qualsiasi incarico a qualunque titolo all’interno dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS sono tenuti al rispetto del segreto di ufficio e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei dati personali. In caso di infedeltà accertata si applicano le disposizioni di cui all’art. 9 del presente Statuto e le relative norme del Regolamento Generale. Analogamente essi sono tenuti ad astenersi da atti, comportamenti e giudizi lesivi dell’immagine o della credibilità dell’UICI.

10. Ogni componente di un Organo collegiale dell’Unione ha l’obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi sia personali, sia del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado.

 

ART. 22 (R)

INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

E CUMULO DI CARICHE

1. La decadenza dalla carica viene dichiarata dal Consiglio Nazionale qualora si tratti di componenti la struttura nazionale, dalla Direzione Nazionale qualora si tratti delle strutture regionali e dal Consiglio Regionale qualora si tratti delle strutture sezionali. Essa opera d’ufficio con effetto retroattivo e viene formalizzata nella prima seduta dell’organo competente.

2. L’accettazione di una carica incompatibile con un’altra comporta automaticamente l’esercizio dell’opzione per la carica accettata da ultimo e la conseguente decadenza dall’altra. In tal caso la decadenza opera con effetto dal momento dell’accettazione della carica incompatibile.

3. In ogni caso, nell’anno congressuale le eventuali opzioni per tutte le cariche devono comunque essere esercitate entro il termine di 15 giorni dal termine del Congresso, restando altrimenti efficace solo la precedente carica in essere.

4. Ai sensi dell’art. 22, comma 9, dello Statuto, per “infedeltà”, oltre ai casi di cui all’art. 9, si intendono anche la violazione del segreto d’ufficio e ogni violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

5. In caso di supposta violazione del disposto del comma 10 dell’art. 22 dello Statuto Sociale, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, a seconda della fattispecie, alle procedure di cui all’art. 9 e di cui all’art. 24 dello Statuto Sociale.

 

ART. 23

VOTAZIONI ED ELEZIONI

1. Le norme concernenti le votazioni e le elezioni nell’ambito degli Organi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS sono disciplinate dal Regolamento Generale, nel rispetto dei principi democratici e rappresentativi del vigente ordinamento e di tutela delle minoranze.

2. Per l’elezione del Consiglio Nazionale le candidature devono essere formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste collegate ai candidati alla carica di Presidente Nazionale, con le modalità previste dal Regolamento Generale.

3. Per l’elezione delle altre cariche le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste. Nel caso di presentazione di una sola lista è consentita la presentazione di candidature al di fuori della lista nei limiti e con le modalità indicati nel Regolamento Generale. In assenza di liste, ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere libere preferenze, comunque fino a un massimo di un terzo dei componenti da eleggere.

 

ART. 23 (R)

VOTAZIONI ED ELEZIONI, PRESENTAZIONE DELLE LISTE E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Le votazioni nell’ambito degli organi associativi avvengono, di norma, in modo palese. Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali o riguardanti questioni personali si tengono a scrutinio segreto.

2. Le votazioni sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti l’organo, salvo quanto disposto per le Assemblee Sezionali.

3. È approvata la delibera che abbia riportato la maggioranza dei voti, salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è dirimente.

4. Se si tratta di elezioni, risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto o dal Regolamento. In caso di parità risulta eletto il più anziano per appartenenza continuativa all’Unione. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il più anziano di età.

5. In caso di dimissioni o di vacanza comunque determinata negli organi dell’Unione si ha la sostituzione con il subentro dei non eletti che hanno avuto il maggior numero di voti, fino a sostituire un terzo dei componenti l’organo inizialmente eletto. Qualora siano state presentate liste, il subentro dovrà avvenire soltanto nell’ambito della lista dell’eletto o degli eletti da sostituire. Quando le sostituzioni non siano possibili, anche per la già avvenuta sostituzione di un terzo dei componenti, si procederà a nuove elezioni, limitatamente al numero dei posti vacanti.

6. Ove si verifichino contestualmente le dimissioni, o la vacanza comunque determinata della maggioranza dell’organo, si procederà al suo rinnovo integrale. In tal caso l’organo decaduto resterà in carica per l’ordinaria amministrazione per il tempo strettamente necessario a procedere al rinnovo dello stesso.

Elezioni alla carica di Presidente Nazionale e Consigliere Nazionale

7. Ciascun candidato alla carica di Presidente Nazionale deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l’elezione del Consiglio Nazionale.

8. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente Nazionale è collegata a una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore a 32 (trentadue) e non inferiore a 16 (sedici). Qualora sia presentata una sola lista, i presentatori hanno l’obbligo di integrarne il numero fino a 24 (ventiquattro) candidati entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione. Con la lista deve anche essere indicato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente Nazionale.

9. Nella formazione delle liste deve essere assicurata la rappresentanza di genere, in misura non inferiore a un terzo dei candidati. Per ciascuna lista deve essere nominato un rappresentante di lista.

10. Ciascuna lista di candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La presentazione delle liste deve essere accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con una candidata o un candidato alla carica di Presidente Nazionale. Tale dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dalla candidata o candidato alla carica di Presidente all’atto di presentazione della predetta candidatura.

11. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Nazionale e delle collegate candidature alla carica di Presidente Nazionale deve essere sottoscritta da almeno 30 congressisti non candidati nella lista stessa. Non si può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, a pena di nullità della sottoscrizione stessa.

12. Le liste possono essere contraddistinte da una denominazione o con un simbolo.

13. Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di Presidente Nazionale o Consigliere Nazionale, che deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge o dallo Statuto Sociale. Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.

14. Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati e di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità devono essere firmate dal candidato o mediante firma digitale, o, in alternativa, con firma autografa accompagnata da copia del relativo documento di identità, e saranno verificate dalla Commissione di garanzia di cui ai successivi commi.

15. Non è consentito candidarsi in più liste per l’elezione del medesimo organo, pena la nullità della propria candidatura e il deferimento automatico ai Probiviri che decideranno in merito prima dell’assise congressuale.

16. L’eventuale rinuncia alla candidatura va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature. Eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all’elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione e validità della lista.

17. La presentazione delle candidature alla carica di Presidente Nazionale e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Nazionale deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni prima della data di apertura del Congresso Nazionale. I candidati alle cariche suddette devono essere scelti tra i congressisti.

18. In tutti i casi di cui al presente articolo la modulistica necessaria sarà predisposta e resa disponibile a cura della Sede Nazionale.

19. La presentazione delle candidature e delle liste va indirizzata, in unica soluzione, alla Sede Nazionale, la quale provvede alla protocollazione, restituendo ricevuta a firma del Segretario Generale o di un suo delegato, nella quale devono essere indicati gli estremi del protocollo e gli allegati alla lista.

Commissione elettorale di garanzia

20. Con la deliberazione di convocazione del Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale, a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei propri componenti, nomina una Commissione elettorale di garanzia, composta da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, individuati tra persone di provata capacità e specchiata moralità. Eventuali soci nominati nella Commissione non possono candidarsi ad alcuna carica elettiva o altra funzione nel Congresso Nazionale in via di organizzazione.

21. La Commissione si insedia precedentemente all’atto di convocazione del Congresso ed elegge il proprio Presidente.

22. La Commissione elettorale di garanzia ha pieni poteri per lo svolgimento dei seguenti compiti:

  • verifica della modulistica relativa alle operazioni di candidatura;
  • esame della regolarità delle candidature;
  • accertamento del rispetto dei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale in tema di presentazione delle candidature;
  • verifica del numero dei presentatori e regolarità delle firme;
  • controllo delle dichiarazioni e della documentazione allegata;
  • controllo della reciprocità delle dichiarazioni di collegamento tra candidato alla carica di Presidente Nazionale e liste collegate;
  • controllo dei nominativi dei candidati;
  • controllo della corretta proporzione nella rappresentanza di genere in seno a ciascuna lista;
  • comunicazione delle candidature ammesse o non ammesse;
  • definizione di regole e di modalità di svolgimento e pubblicizzazione della “campagna elettorale” nell’ambito degli organi associativi dell’Unione nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, fatte salve le disponibilità di bilancio della Sede Nazionale, anche sulla base di un eventuale fondo di rimborso spese da conferire al termine dello svolgimento del Congresso Nazionale.

23. La Commissione è supportata nel proprio operato dal Segretario Generale e dagli uffici della Sede Nazionale.

24. La Commissione comunica l’ammissione, l’eventuale esclusione, o ogni altra decisione in merito alle candidature entro il termine di 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Tali comunicazioni sono rese pubbliche tramite il sito web dell’Unione e sono indirizzate al rappresentante di lista.

25. Al termine delle operazioni di cui al comma precedente, la Commissione assegna per sorteggio un numero d’ordine a ciascuna lista.

26. Unicamente nel caso in cui, a seguito di una mancata ammissione ai sensi del presente articolo, la lista comprenda un numero di candidati inferiore a quello previsto dal comma 9, la Commissione notifica immediatamente la circostanza al rappresentante di lista che potrà provvedere entro il termine perentorio di tre giorni alla integrazione della lista attraverso la presentazione di altra candidatura secondo le modalità previste nel presente articolo.

27. Contro il provvedimento motivato di esclusione assunto dalla Commissione, i rappresentanti di lista possono ricorrere alla medesima Commissione per il riesame della decisione, entro il termine perentorio di tre giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Commissione emette decisione definitiva e inappellabile nei quattro giorni successivi. In mancanza di espressa decisione il ricorso dovrà intendersi respinto.

Nullità delle schede votate

28. Si ha la nullità totale della scheda votata nei seguenti casi:

  1. quando la scheda presenta scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
  2. quando la volontà dell’elettore si è manifestata in modo non univoco e non c’è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica, né la lista di candidati Consiglieri prescelti;
  3. nel caso siano espresse più preferenze di quanto consentito, ovvero preferenze per persone non candidate, ovvero preferenze per candidati di liste diverse.

Nullità delle preferenze espresse

29. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente Nazionale determina, in ogni caso, la nullità sia del voto di lista che dei voti di preferenza espressi nella scheda.

30. I voti di preferenza dovranno rispecchiare le proporzioni relative alla parità di genere, in ragione di almeno un terzo e due terzi. In caso contrario, tutte le preferenze saranno nulle. La nullità dei voti di preferenza non annulla comunque il voto alla lista, né quello al candidato Presidente, se validamente espressi.

31. La nullità del voto di lista determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza.

Attribuzione dei voti e dei seggi

32. Il voto si esprime su unica scheda nella quale indicare il nome del candidato Presidente, il numero della lista prescelta ed eventuali preferenze. Per i Consiglieri Nazionali potrà essere espresso un numero di preferenze massimo pari a sei candidati della stessa lista, a pena di nullità delle preferenze in eccedenza.

33. Il voto alla lista si intende attribuito anche al candidato Presidente collegato. Il voto espresso solo per il Presidente non va ad alcuna delle liste.

34. La ripartizione del numero dei seggi viene effettuata sulla base dei voti riportati dal candidato Presidente.

35. Viene eletto Presidente Nazionale il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti.

36. Vengono attribuiti alla lista collegata al candidato Presidente che risulta eletto almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio Nazionale, pari a quindici.

37. I restanti nove seggi sono ripartiti fra tutte le liste con il sistema proporzionale. L’eventuale primo seggio di ciascuna lista soccombente è attribuito al candidato alla carica di Presidente Nazionale a essa collegato.

38. Qualora il candidato Presidente risultato eletto abbia ottenuto meno del 60 per cento dei voti espressi, i seggi rimanenti, sempre nella misura di nove e sempre con il sistema proporzionale, vengono ripartiti solo tra le liste soccombenti.

39. Dopo l’assegnazione dei seggi a ciascuna lista, vengono proclamati eletti Consiglieri Nazionali i relativi candidati, secondo la graduatoria decrescente formulata in base alle preferenze ottenute da ciascuno.

Altre elezioni

40. Per elezioni che non riguardino il Consiglio Nazionale le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste. Per le elezioni di competenza del Consiglio Regionale e del Consiglio Sezionale si applicano le disposizioni previste per la elezione degli organi nazionali in quanto compatibili.

41. In presenza di una sola lista, è data facoltà di presentare candidature singole, secondo gli stessi tempi e le stesse modalità in vigore per la presentazione delle liste. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, le eventuali candidature singole possono essere presentate fino a cinque giorni liberi prima dello svolgimento dell’Assemblea.

42. In caso non siano state presentate liste o siano state presentate una o più liste, possono essere espresse preferenze per non più di un terzo dei componenti da eleggere, comunque tutti appartenenti alla stessa lista. Nel caso di presentazione di una sola lista e di candidature fuori lista le preferenze possono essere espresse o per i candidati appartenenti alla lista o per i candidati fuori lista, ma non per entrambi, a pena di nullità della scheda ai sensi del comma 29.

43. Lo spoglio dei voti sarà effettuato da un collegio di scrutinatori composto da almeno cinque componenti. In caso di elezioni senza il ricorso a sistema elettronico, almeno due dei componenti dovranno essere non vedenti che abbiano accertata conoscenza del sistema Braille.

44. I seggi vengono ripartiti con il metodo maggioritario nel modo seguente:

  1. nel caso di assenza di liste i seggi vengono ripartiti in base alle preferenze ottenute da ciascun candidato;
  2. nel caso di presentazione di una lista e candidature fuori lista la lista ottiene un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e comunque non meno di due terzi dei componenti da eleggere. I rimanenti seggi vengono attribuiti in base alle preferenze ottenute fuori lista;
  3. nel caso di presentazione di due liste i seggi vengono ripartiti proporzionalmente ai voti, ma con riserva di un minimo dei due terzi dei seggi per la lista maggioritaria.

45. Per l’elezione del Collegio dei Probiviri non è richiesta la presentazione di liste, né di candidature (che possono comunque essere presentate), ferma restando la facoltà dei Consiglieri Nazionali di esprimere intenzioni di voto.

46. Per le elezioni di competenza dell’Assemblea Sezionale le liste di candidati dovranno essere depositate presso la segreteria sezionale entro le ore 12 del decimo giorno precedente l’Assemblea. Le liste devono essere sottoscritte presso gli uffici sezionali alla presenza di persona specificamente incaricata dal Consiglio Sezionale, oppure davanti a un notaio o ad altro pubblico ufficiale abilitato.

47. Ai sensi del comma precedente, le liste per le elezioni di competenza dell’Assemblea Sezionale devono essere presentate:

  • per le Sezioni fino a 250 soci da almeno 10 soci effettivi;
  • per le Sezioni fino a 500 soci da almeno 15 soci effettivi;
  • per le Sezioni fino a 1500 soci da almeno 20 soci effettivi;
  • per le Sezioni con oltre 1.500 soci da almeno 30 soci effettivi.

48. Le liste presentate dovranno comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere aumentato di un terzo e non inferiore ai due terzi degli stessi. Nella formazione delle liste deve essere assicurata la rappresentanza di genere in misura non inferiore a un terzo dei candidati. Per ciascuna lista deve essere nominato un rappresentante di lista.

49. Non è ammesso candidarsi in più liste per lo stesso organo.

50. I candidati dovranno dichiarare la loro accettazione, sottoscrivendola alla presenza di una delle persone indicate nel comma 46.

51. L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria deve indicare una o più persone delegate dal Consiglio Sezionale a raccogliere le firme di cui al precedente comma, nonché i giorni e l’orario in cui tale persona sarà a disposizione dei soci.

52. Per le votazioni a scrutinio segreto, in assenza di sistema elettronico di voto, il votante potrà, a sua scelta, avvalersi della scrittura in Braille o di quella usuale, cosiddetta in “nero”.

53. In caso di elezioni con sistema tradizionale mediante schede, queste dovranno essere di dimensioni e colori diversi per ciascun Organo da eleggere, recando la scritta “Elezioni per…” seguita dalla denominazione dell’organo da eleggere.

54. Il Presidente del seggio controlla che durante le elezioni una stessa persona non assista più di due elettori.

55. Le liste presentate a norma dei commi precedenti sono numerate per sorteggio, alla scadenza del termine di presentazione.

56. Il Presidente del collegio scrutinante, prima dell’inizio delle operazioni di voto, comunica agli elettori i nominativi contenuti in ciascuna lista, nonché il numero della lista di appartenenza.

57. Le operazioni di voto debbono essere organizzate in modo tale da garantire la segretezza del voto stesso e la libertà dell’elettore.

58. Nei casi in cui Statuto e Regolamento prevedano un quoziente che nelle singole fattispecie determini numeri non interi, le espressioni “almeno” o analoghe, vanno intese nel senso che si procede ad arrotondamento per eccesso; le espressioni “non superiori a” o analoghe, vanno intese nel senso che si procede ad arrotondamento per difetto. Negli altri casi la frazione di punto superiore a 0,50 si intende da arrotondare per eccesso, mentre la frazione di punto fino a 0,50 si intende da arrotondare per difetto.

 

ART. 24

RICORSI GERARCHICI

1. I ricorsi gerarchici sono così disciplinati:

  1. avverso gli atti della Sezione territoriale il ricorso va presentato alla Direzione Regionale, che decide in primo grado, e alla Direzione Nazionale, che decide in secondo grado;
  2. avverso gli atti del Consiglio Regionale e della Direzione Regionale il ricorso va presentato alla Direzione Nazionale che decide in primo grado e al Consiglio Nazionale che decide in secondo grado;
  3. avverso gli atti della Direzione Nazionale il ricorso va presentato al Consiglio Nazionale.

2. Le decisioni adottate in secondo grado e quelle comunque assunte dal Consiglio Nazionale sono inappellabili.

3. I termini per la presentazione e l’esame dei ricorsi sono disciplinati dal Regolamento Generale.

4. I ricorsi presentati senza il rispetto di quanto previsto dai precedenti commi sono inammissibili.

 

ART. 24 (R)

RICORSI GERARCHICI

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dallo Statuto e dal Regolamento, contro i provvedimenti adottati dagli Organi dell’Unione, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso come indicato all’art.24 comma 1 dello Statuto Sociale.

2. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla adozione o dalla piena conoscenza dell’atto e, comunque, non oltre sei mesi dalla adozione del provvedimento impugnato.

3. I provvedimenti adottati in violazione di norme statutarie o di principi generali dell’ordinamento sono sempre impugnabili.

4. Una volta pervenuto il ricorso, entro quindici giorni devono essere chieste all’organo impugnato le controdeduzioni, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta.

5. L’organo chiamato a esaminare il ricorso deve pronunciarsi entro sessanta giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, nel caso di Consiglio Sezionale, Regionale e Direzione Nazionale, ed entro centoottanta giorni per il Consiglio Nazionale.

6. Fino all’annullamento o revoca, gli atti impugnati non perdono la loro efficacia, salvo che l’organo giudicante, su istanza del ricorrente, ne sospenda l’esecuzione per gravi motivazioni di opportunità e/o di merito.

 

ART. 25

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte, nelle forme indicate dal Regolamento Generale:

  1. dalla Direzione Nazionale;
  2. dal Consiglio Nazionale;
  3. dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali;
  4. da almeno dieci congressisti.

2. L’apposita Commissione congressuale coordina le proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al voto del Congresso.

3. Si considerano approvate le proposte che ottengano in Congresso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’Organo.

4. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di adeguare il testo dello Statuto a eventuali norme di legge che lo rendano necessario, entrate in vigore successivamente alla sua approvazione da parte del Congresso.

5. La Direzione Nazionale ha facoltà di apportare le dovute correzioni al testo dello Statuto, in presenza di evidenti e meri errori materiali di scrittura, fatta salva la successiva presa d’atto da parte del Consiglio Nazionale.

 

ART. 25 (R)

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto, eccettuate quelle di cui all’art. 25, comma 1, lett. d) dello Statuto, redatte in forma articolata di emendamenti, devono pervenire alla Direzione Nazionale almeno due mesi prima della data di inizio del Congresso. Le proposte dei congressisti devono pervenire al Presidente del Congresso entro il termine di dodici ore dall’apertura del Congresso.

2. La Commissione congressuale per le modifiche statutarie coordina tutte le proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al voto del Congresso.

3. Il Presidente del Congresso, per ciascun emendamento, dà la parola al coordinatore della Commissione per una breve illustrazione, concede un intervento a favore e uno contrario da parte dei congressisti e sottopone l’emendamento al voto. L’emendamento risulta approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dell’organo.

 

ART. 26

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI

1. Lo scioglimento dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS è deliberato dal Congresso con la maggioranza dei tre quarti dei componenti l’Organo.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell’atto di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, previo parere preventivo dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’art. 10, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, salva diversa destinazione imposta dalla legge. A decorrere dall’istituzione e dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore tale parere sarà reso dall’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

3. Durante la vita dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, e quindi vietate:

  1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;
  2. l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  3. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  4. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
  5. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche di cui all’art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatte salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

 

 

ART. 27

VIGENZA DELLO STATUTO

1. Le modifiche alle norme statutarie apportate dal Congresso divengono efficaci al perfezionamento del procedimento di approvazione da parte delle autorità competenti, ai sensi delle normative vigenti, e si applicano non appena le fattispecie previste da ciascuna norma si verificano.

ART. 27 (R)

VIGENZA DELLO STATUTO, REGIME TRANSITORIO.

1. L’art. 27 dello Statuto si applica nel senso che le modifiche alle norme statutarie non abbiano efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile.

2. Nel caso in cui le modifiche alle norme statutarie riguardino la composizione di uno degli organi di cui all'art. 4 dello Statuto, le stesse si applicano solo a partire dal momento dello scioglimento o della decadenza dell'organo stesso per una delle cause ordinarie o straordinarie previste dallo Statuto.

3. Nel caso di vacanza, comunque determinata, di uno o più componenti di uno degli organi di cui all'art. 4 dello Statuto, tale tuttavia da non determinarne lo scioglimento, si provvede alla sostituzione solo allorquando il numero dei componenti rimasti in carica sia inferiore rispetto a quello previsto dalle modifiche statutarie entrate in vigore ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.